Adempimenti

Sanzioni alla Russia, prezzo del petrolio a 60 dollari al barile

Le istituzioni unionali decidono un ulteriore passo verso la chiusura del mercato del greggio, fissando il prezzo base oltre il quale non è possibile movimentare il prodotto energetico

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Prezzo del petrolio fissato in 60 dollari al barile per le movimentazioni di prodotto, di origine o provenienza russa, in deroga ai divieti di trasporto verso paesi terzi attualmente in vigore. Con una nuova modifica al regolamento di base sulle sanzioni Russia, le istituzioni unionali decidono un ulteriore passo verso la chiusura del mercato del greggio, fissando il prezzo base oltre il quale non è possibile movimentare il prodotto energetico.

La decisione era attesa ed è ora in vigore con la pubblicazione (avvenuta il 3 dicembre 2022) del regolamento 2022/2368, che si innesta, modificandolo, sul regolamento di base. In particolare, con questo regolamento si prende atto che, in pari data, il Consiglio ha modificato la decisione 2014/512/Pesc per introdurre nell’allegato XI il tetto sui prezzi, ossia il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione al petrolio greggio proveniente dalla Russia, scatta l’esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso Paesi terzi. Questa decisione segue la precedente decisione (Pesc) 2022/1909, del 6 ottobre 2022, che ha introdotto un’esenzione dal divieto in parola per operazioni aventi ad oggetto petrolio con valore fissato in soglie limite.

L’auspicio esplicito è quello che l’esenzione in parola «dovrebbe attenuare le conseguenze negative sull’approvvigionamento energetico dei paesi terzi e ridurre i picchi di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi generati dal petrolio della Russia».

In concreto, la novità normativa modifica ora l’allegato XXVIII del regolamento 833/2014 individuando il prezzo soglia, richiamato dal paragrafo 5 dell’articolo 3-quindecies, in 60 dollari al barile per quanto riguarda gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi di cui al codice NC 2709-00.

Dunque, vige, tra gli altri, il divieto di trasporto di petrolio (codice NC 2709-00) verso paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di prodotti originari della Russia o esportati dalla Russia, a decorrere dal 5 dicembre 2022. Al contempo, tale divieto è derogabile in base alle condizioni specifiche fissate dal paragrafo 5 dell’articolo 3-quindecies del regolamento 833/2014, ossia:

a) il trasporto sia basato su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del divieto;

b) il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nel relativo allegato XXVIII alla data della conclusione di tale contratto.

Ebbene, con la modifica in commento tale prezzo è ora fissato a 60 dollari al barile.

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