Finanza

Scambio dati, assimilabili attività cripto e finanziarie

Obbligo di informazione a carico dei service provider che effettuano le transazioni. Escluse dalla comunicazione le cripto attività a circuito chiuso

di Marco Piazza e Roberto Torre

Ai fini dello scambio automatico d'informazioni, l'Ocse sembra orientato a trattare le cripto-attività come le attività finanziarie e gli exchange ed i wallet provider, residenti in uno Stato aderente allo scambio d'informazioni, alla stregua delle “istituzioni di custodia” o delle “entità d'investimento”, che già nell'ambito del Common reporting standard (Crs) scambiano le informazioni sui conti detenuti dai clienti residenti nei Paesi che hanno implementato il Crs stesso. È quanto si può desumere dalla recente pubblicazione del «Public consultation document Crypto-Asset Reporting Framework (Carf) and Amendments to the Common Reporting Standard».

Il nuovo Carf prevede la raccolta e lo scambio di informazioni di rilevanza fiscale tra le amministrazioni fiscali, relativamente ai soggetti che effettuano transazioni in cripto-attività, detenute e trasferite in modo decentralizzato, senza l’intervento degli intermediari finanziari tradizionali.

Per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale del valore conservato in un portafoglio hardware protetto crittograficamente o con una tecnologia simile adatta a convalidare e proteggere le transazioni, in cui la proprietà può essere scambiata o trasferita ad altri individui o entità in modo digitale. In quanto tale, come precisa il commentario, la definizione comprende, oltre alle cripto-valute, anche i token fungibili e quelli non fungibili (Nft). Questi ultimi rappresentano diritti su oggetti da collezione, giochi ed opere d’arte o proprietà fisiche o documenti finanziari.

L'obbligo di informazione è posto a carico dei service provider che effettuano professionalmente le transazioni o gestiscono piattaforme di trading. Sono oggetto di segnalazione gli scambi tra cripto-attività e valute ufficiali; gli scambi tra una o più forme di cripto-attività; le transazioni di pagamento al dettaglio; ed i trasferimenti di cripto-attività. Escluse dalla comunicazione le cripto-attività a ciclo chiuso, ossia usate solo come mezzi di pagamento all’interno di un network o un ambiente per beni e servizi specifici.

Per evitare doppie segnalazioni, la proposta prevede che laddove i proventi lordi derivanti dalla cessione o dal rimborso di un’attività finanziaria siano segnalati nell'ambito del Carf, non debbano essere anche segnalati nell'ambito del Crs. Come per il Crs, poi, gli exchange e i wallet providers (Crypto Asset Service provider) dovranno scambiare una serie di dati relativamente agli utilizzatori di cripto- attività, compreso il Tin e l'informazione relativa alla residenza fiscale, che dovrà essere acquisita tramite l'autocertificazione di residenza fiscale. Il reporting dovrà inoltre contenere l'informazione della residenza del service provider, permettendo così alla giurisdizione di residenza dell'utilizzatore sia di risalire all'origine dell'informazione riportata e scambiata sia di “localizzare” il service provider.

Prima che il nuovo sistema diventi operativo appare quindi necessario che la fiscalità delle cripto-attività venga regolata in modo chiaro, attraverso un aggiornamento delle norme che disciplinano i “redditi diversi” possibilmente facendo riferimento alle definizioni accolte a livello internazionale. L'assimilazione, dal punto di visita fiscale, alle attività di natura finanziaria consentirebbe di utilizzare un impianto legislativo collaudato. Per esempio, considerato che il Carf consentirà di localizzare i portafogli di cripto-attività, le cripto-valute detenute attraverso prestatori di servizi di portafoglio digitale italiani, iscritti nella sezione speciale presso l'Oam e soggetti agli obblighi di comunicazione periodica di cui all'allegato 1 del Dm 13 gennaio 2022, dovrebbero essere sottratte all'obbligo di compilazione del quadro RW da parte degli utilizzatori, potendo essere considerate come detenute in Italia.

Sarebbe poi opportuno che i fornitori di servizi relativi alle cripto-attività fossero abilitati a svolgere la funzione di sostituti d'imposta, come gli intermediari finanziari italiani, per semplificare gli adempimenti fiscali degli utilizzatori. E, a questo proposito, paiono ormai maturi i tempi per consentire agli intermediari finanziari italiani di applicare l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione e dai prelievi di valuta nell'ambito del regime del risparmio amministrato.

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