Imposte

Irpef, detrazioni aggiuntive subito dai sostituti d’imposta

I 65 e 50 euro per dipendenti e pensionati riconosciuti senza ragguaglio. Bonus di 100 euro sulla base del reddito e delle detrazioni da lavoro e carichi familiari

di Andrea Dili

La circolare 4/E pubblicata il 18 febbraio dall’agenzia delle Entrate fornisce le prime delucidazioni sulle novità in tema di Irpef e Irap introdotte dalla legge di Bilancio 2022, specificando gli adempimenti che dovranno essere messi in atto dai sostituti d’imposta.

In prima battuta il documento di prassi si sofferma sull’Irpef, ricordando che il nuovo modello scaturisce da una revisione degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote e dalla rimodulazione delle detrazioni sui redditi di lavoro e pensione.

Proprio in relazione alle detrazioni occorre sottolineare come la circolare, superando l’interpretazione letterale della norma, ne determini le modalità applicative definendo per i redditi di lavoro dipendente e pensione un duplice criterio di computo:

1) da un lato le detrazioni «base» di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 13 del Tuir, che devono essere rapportate rispettivamente al periodo di lavoro o di godimento della pensione nel corso dell’anno;

2) dall’altro le nuove detrazioni «aggiuntive», previste nella misura di 65 euro per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 25.001 e 35mila euro e di 50 euro per i pensionati con redditi compresi tra 25.001 e 29mila euro, che possono essere godute senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro o di pensione.

Conseguentemente, le suddette detrazioni «aggiuntive» dovranno essere immediatamente riconosciute dai sostituti d’imposta.

Inoltre, sempre in merito alle detrazioni per lavoro dipendente, l’Agenzia precisa che non devono essere considerati nel computo i giorni di assenza ingiustificata originati dalla violazione dell’obbligo di possesso del green pass.

La questione più rilevante trattata dalla circolare, infine, riguarda la corretta definizione delle modalità di erogazione del trattamento integrativo a favore dei dipendenti disciplinato dall’articolo 1 del decreto legge 3/2020 («bonus 100 euro»), norma significativamente revisionata dalla legge di Bilancio. In particolare viene presa in esame la condizione dei contribuenti con redditi compresi tra 15.001 e 28mila euro, che possono continuare a percepire il bonus soltanto nei casi in cui il valore delle detrazioni sia superiore a quello dell’imposta lorda.

Una disposizione di salvaguardia varata, evidentemente, a tutela dei soggetti incapienti, ai quali viene riconosciuto un trattamento integrativo pari alla differenza tra l’ammontare delle detrazioni spettanti e l’imposta lorda, nel limite di 1.200 euro annui. Per verificare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del bonus e per quantificarne l’ammontare, quindi, è necessario individuare le specifiche detrazioni d’imposta utili ai fini del predetto computo, ovvero quelle afferenti a:

• familiari a carico;

• lavoro dipendente;

• interessi su mutui contratti entro il 2021;

• rate relative a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e altre detrazioni per spese sostenute entro il 2021.

Considerando che il valore di queste ultime categorie di detrazioni non può essere conosciuto a priori dal contribuente, la circolare individua alcuni criteri al fine di consentire ai sostituti d’imposta di erogare il bonus in via automatica a partire dalle retribuzioni del mese di gennaio 2022. In tal senso i sostituti determineranno la spettanza e l’importo del bonus sulla base dei redditi previsionali e delle sole detrazioni afferenti i carichi di famiglia e il lavoro dipendente, effettuando il conguaglio a fine anno. Nel caso in cui non si abbia la possibilità di applicare tempestivamente le nuove disposizioni ci si potrà mettere in regola entro il mese di aprile, effettuando il conguaglio relativo alle prime tre mensilità.

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