Adempimenti

Registro imprese, copie ed estratti solo digitali

Le Camere di commercio non rilasceranno più versioni in forma cartacea. Invio al domicilio digitale o consegna diretta su supporto informatico

Solo in formato elettronico le copie e gli estratti di documenti e informazioni societarie depositate presso il Registro imprese gestito dalle Camere di commercio. Così dispone il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 24 febbraio 2022, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 115 del 18 maggio 2022, in attuazione del Dlgs 183/2021 relativo all’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Il rilascio e l’autenticazione, in formato esclusivamente digitale, dei dati e dei documenti a cura delle Camere di commercio prevede l’autenticazione, salvo rinuncia espressa del richiedente, a cura del conservatore presso il registro imprese, che ne attesta provenienza e conformità.

Le relative disposizioni costituiscono attuazione di quanto prescrive la direttiva Ue 2019/1151, la quale individua nell’uso di strumenti e processi digitali per l’avvio di attività economiche uno dei prerequisiti per il buon funzionamento, la modernizzazione e la semplificazione amministrativa del mercato interno, potendo costituire online società a responsabilità limitata e succursali.

Il Dlgs 183/2021, nel recepire la direttiva, prevede, tra le aree di intervento, anche quella relativa alla pubblicità di atti e informazioni delle società presso il registro imprese, delegando ad un regolamento ministeriale l’individuazione delle relative modalità operative. Il decreto Mise dispone così il rilascio, in formato esclusivamente elettronico, di copie e estratti di documenti e informazioni detenuti presso il registro delle imprese, a prescindere dalla forma societaria interessata.

Copie ed estratti non saranno più consegnati come copia analogica di un documento informatico, e quindi procedendo alla stampa su supporto analogico di quanto conservato elettronicamente: potranno essere solamente consegnati come copie informatiche di documenti analogici o di documenti informatici ovvero copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico o, ancora, come duplicati informatici. In altri termini, le Camere di commercio produrranno solamente documenti informatici come copie o estratti di originali nativamente elettronici o derivanti dall’acquisizione per immagine di documenti analogici. Su copie o estratti viene apposta, a meno che il richiedente non vi rinunci espressamente, una apposita attestazione in cui il conservatore dichiara la provenienza dal registro imprese e la loro conformità.

Il documento informatico rilasciato sarà sottoscritto con firma digitale o qualificata o avanzata da parte del conservatore e consegnato al richiedente mediante invio al domicilio digitale, indicato al momento della richiesta, o con consegna diretta su supporto informatico.

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