Imposte

Comunicazione da martedì 10 maggio per il bonus moda 2021

Domande fino al 10 giugno. Spazio anche ai codici Ateco relativi al commercio. L’importo effettivo spettante sarà determinato in base alle richieste

di Gianluca Dan

Con l’aggiornamento del modello per la comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori comunicato il 6 maggio dall’agenzia delle Entrate è tutto pronto per la richiesta del bonus tessile.

La comunicazione, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, va inviata con modalità telematiche dal contribuente o dall’incaricato della trasmissione telematica, da martedì 10 maggio al 10 giugno.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali eccedenti rispetto la media del medesimo valore registrato nei tre precedenti periodi d’imposta. A tal fine il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati nella media.

I controlli verranno effettuati sulla base dei bilanci per le società con bilancio certificato mentre le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale.

Il decreto del Mise 27 luglio 2021 ha individuato l’elenco dei codici Ateco dei possibili beneficiari del bonus operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.

Da ultimo, il Dl 4/2022 (decreto Sostegni ter) ha aumentato la dotazione a disposizione per il 2022 da 150 a 250 milioni di euro e ha esteso il credito d’imposta, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche Ateco 2007:

47.51 – Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati,

47.71 – Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati,

47.72 – Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati.

L’importo massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun richiedente sarà determinato solo a posteriori in funzione dell’ammontare richiesto ricordando che nella precedente tornata era pari al 64,2944% del credito indicato nell’istanza.

Il tax credit è riconosciuto nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary framework ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (anno 2022 per i soggetti solari).

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