Diritto

Riduzioni di sanzioni e interessi spingono il ricorso al nuovo iter

Ma non è possibile utilizzare lo strumento della transazione fiscale

di Claudio Ceradini

L’imprenditore che accede alla nuova composizione negoziata della crisi può godere di diversi benefici, fra cui la riduzione di interessi e sanzioni sul debito tributario e la rateazione del debito erariale, particolarmente apprezzabile nell’attuale contesto di difficoltà finanziaria determinato dalla pandemia, ma da aspettare al varco della declinazione pratica.

L’accesso alle misure premiali, di carattere tributario, consegue alla presentazione dell’istanza di ammissione alla composizione negoziata e alla concreta prospettiva di risanamento che l’esperto dovrà rapidamente accertare.

Intanto, dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto il tasso di interesse sul debito tributario è ridotto alla misura legale. Si tratta di una reale agevolazione solo se il debito è sufficientemente risalente da essere già oggetto di comunicazione di irregolarità, o peggio di iscrizione a ruolo.

Si prevede poi la riduzione al minimo di sanzioni per omesso versamento, quando l’istanza di accesso alla composizione preceda la scadenza di pagamento stabilita dalla comunicazione inviata dall’ufficio, e lo sgravio del 50% su sanzioni e interessi nell’accordo di ristrutturazione, nel piano attestato o in altro strumento non fallimentare di regolazione della crisi cui l’imprenditore acceda all’esito delle trattative.

All’imprenditore che pubblichi nel registro delle imprese il contratto o l’accordo che sanciscono l’esito favorevole della composizione, l’agenzia delle Entrate concede, se richiesta, una rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili del debito tributario ancora non iscritto a ruolo. In realtà sono da tempo a regime opzioni di rateazione fino a 20 rate trimestrali delle somme dovute a seguito di controlli dell’ufficio, e si tratterebbe quindi di un allungamento di un anno. Quanto ai ruoli, la rateazione ordinaria, e non premiale, arriva già a 72 rate.

Il difficile è accedere al piano straordinario di 120 rate mensili previsto dall’articolo 19, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 602/1997. Per questo va compreso se la sottoscrizione dell’esperto, che costituisce prova della temporanea e obiettiva difficoltà, costituisca o meno un’agevolazione per l’accesso al beneficio.

La procedura di composizione negoziata non permette di ricorrere alla transazione fiscale e contributiva, l’unico istituto che consente di negoziare una riduzione del debito erariale e previdenziale, ma che può essere utilizzato solo nell’ambito del concordato preventivo e dell’ accordo di ristrutturazione del debito.

Nel complesso, la composizione negoziata è concepita per l’imprenditore che vi acceda tempestivamente, quando la crisi si affaccia: non gli sarà necessario ridurre il debito e si avvarrà delle soluzioni di dilazione dei pagamenti, ordinarie o premiali . All’esito delle trattative potrà regolare le proprie difficoltà definendo un accordo con i creditori.

Se invece la crisi fosse più grave, al punto da prefigurare l’insolvenza, la soluzione potrebbe richiedere la falcidia del debito, anche di natura erariale o previdenziale. In questo caso la transazione fiscale accompagnerebbe il piano concordatario o l’accordo di ristrutturazione.

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