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Acquisto case green nel 2023 con cumulo di agevolazioni

Possibile cumulare il sismabonus acquisti con la detrazione del 50% dell’Iva a patto che le due agevolazioni non vengano fatte valere sulla medesima spesa

di Alessandro Borgoglio

La domanda

Vorrei un vostro parere circa la cumulabilità delle due agevolazioni in essere sull’acquisto di una abitazione nuova da costruttore. In particolare sono cumulabili il sismabonus acquisti e il bonus del 50% sull’Iva pagata sempre al costruttore per l’acquisto della stessa abitazione se "green" come da legge di Bilancio approvata a dicembre 2022?
L. F. - Caserta

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova agevolazione a favore degli acquirenti delle abitazioni con maggior risparmio energetico. La misura consiste in una detrazione Irpef del 50 per cento dell’Iva versata per l’acquisto entro il 31 dicembre 2023 di immobili residenziali di classe energetica A o B cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari (Oicr) o dalle imprese costruttrici degli immobili stessi. La detrazione è pari al 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (articolo 1, comma 76, della Legge 197/2022). Non è la prima volta che il legislatore introduce una simile agevolazione, perché una misura pressoché identica (anche nella formulazione letterale della norma) era già stata prevista dalla Legge di Stabilità 2016 per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016, e successivamente prorogata per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017. Stante l’analogia delle misure agevolative indicate è quindi possibile ricondurre al nuovo beneficio fiscale i chiarimenti di prassi già forniti dalle Entrate per la precedente agevolazione. In particolare, per quel che qui rileva, al paragrafo 10.2 della circolare 20/E/2016 è stata esaminata la cumulabilità dell’agevolazione cosiddetta "Bonus Casa Acquisti" e della detrazione del 50% dell’Iva di cui sopra ed è stato precisato che la legge «non contiene una specifica disposizione che vieti il cumulo della detrazione in commento con altre agevolazioni in materia di Irpef. In mancanza di un esplicito divieto in tal senso, si deve ritenere possibile che il contribuente che acquisti un’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione possa beneficiare sia della detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto, sia della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir. Tale ultima detrazione si applica, anche per il 2016, con l’aliquota del 50% e deve essere calcolata sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile, e comunque entro un importo massimo di 96.000 euro, ed è ripartita in 10 quote costanti. Restando, tuttavia, fermo il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 3 del Tuir, non può essere applicata anche all’Iva per la quale il contribuente si sia avvalso della detrazione ex articolo 1, comma 56, della legge di stabilità per il 2016.

Ad esempio, un contribuente che acquista da un’impresa di ristrutturazione un’unità immobiliare, con le agevolazioni “prima casa”, all’interno di un fabbricato interamente ristrutturato, al prezzo di 200.000 euro + Iva al 4%, per un totale di 208.000 euro, avrà diritto:

• alla detrazione, spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 56, della legge di stabilità, del 50% dell’Iva pagata sull’acquisto dell’immobile. Tale detrazione è pari a 4.000 euro (8.000* 50%);

• alla detrazione, spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir, del 50% calcolato sul 25% del costo dell’immobile rimasto a suo carico. Tale detrazione è pari a 25.500 euro [(208.000 – 4.000) * 25% = 51.000 * 50%]». In assenza di puntuali indicazioni di prassi sulla cumulabilità dell’agevolazione della Legge di Bilancio 2023 sopra indicata (50% dell’Iva) con il Sismabonus-Acquisti di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del Dl 63/2013, si ritiene che anche in questo caso possano trovare applicazione le indicazioni della circolare 20/E/2016 sopra riportata, per cui le due agevolazioni sarebbero cumulabili alle condizioni ivi indicate.

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