Adempimenti

Tettoie fuori dall’edilizia libera

di Giuseppe Latour

Tettoie e pensiline vanno considerate parti strutturali dell’edificio. Conseguenza: la loro sostituzione o realizzazione da zero non potrà avvenire in regime di edilizia libera.

L’entrata in vigore il 22 aprile del glossario unico per le attività che è possibile realizzare senza permesso non ha chiarito tutti i dubbi degli operatori. Qualche perplessità è rimasta. Per questo, i componenti della commissione che ha lavorato alla compilazione dell’elenco hanno messo insieme un pacchetto di risposte a domande frequenti.

Quella più rilevante riguarda sicuramente gli elementi che servono a proteggersi da acqua e sole: «Tettoie e pensiline - spiega Cesare Galbiati, consigliere nazionale dei geometri - non possono essere considerate elementi di arredo e, quindi, non potranno essere sostituite senza permessi specifici». Servirà, in linea di principio, una comunicazione di inizio lavori asseverata. Senza dimenticare che, anche quando ci si trova in regime libero, è necessario chiedere le autorizzazioni che non riguardano strettamente le pratiche edilizie, come quelle paesaggistiche.

Non è il solo chiarimento. Altra precisazione importante riguarda gli arredi da giardino: pergolati, ripostigli per gli attrezzi, piccoli manufatti. Questi, per rientrare nel perimetro dell’edilizia libera, non devono essere stabilmente infissi al suolo: una dicitura che impone di non effettuare opere di scavo. Possono essere agganciati al terreno, ma con elementi smontabili, come paletti, viti o piastre. Collegato a questo c’è il tema di tende e tende a pergola: la domanda frequente, in questo caso, è se ci siano dei limiti di peso per questi elementi. Se non è previsto alcun vincolo di peso per il materiale posto a copertura, è comunque necessario che si tratti di tessuti o materiali similari.

Ancora, nelle risposte si parla di impianti di estrazione di fumi dalle abitazioni: qui non è chiaro se il glossario unico ammetta interventi solo sulle parti terminali o sull’intera canna fumaria. La risposta è che può essere rimpiazzata anche la canna fumaria per intero, purché sia realizzata con finalità di messa a norma. «Sempre che - precisa Galbiati - non vengano intaccate parti strutturali dell’edificio: in quel caso certamente non rientriamo in un’ipotesi di edilizia libera».

Indicazione importante arriva, infine, anche per le imprese e i loro capannoni. Nella nozione di manto di copertura del glossario, infatti, va ricompresa anche la rimozione delle parti di amianto. Sarà, quindi, libera. Con una precisazione: occorrerà comunque compilare il piano di lavoro di demolizione-rimozione da sottoporre preventivamente all’organo di vigilanza (l’Ausl).

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