Controlli e liti

Legittimo l’accertamento per fatture false inviato a fine 2020

di Alessandro Borgoglio

L’avviso di accertamento relativo a operazioni soggettivamente inesistenti poteva essere notificato nel 2020, durante il periodo di sospensione delle notifiche, trattandosi di un caso di indifferibilità e urgenza, per cui è prevista una deroga all’obbligo di rinvio della notifica al 2021.

Lo ha stabilito la Ctp di Milano (presidente Nocerino, relatore Chiametti), con la sentenza 2983/2021, una delle prime sul tema. L’articolo 157 del Dl 34/2020 stabilisce che gli atti di accertamento e di contestazione, per i quali i termini di decadenza «scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza». Secondo le Entrate vi rientrano: «comunicazioni o atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato; comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per la tempestiva insinuazione nel passivo; pericolo per la riscossione» (circolare 25/E/2020, paragrafo 3.10.3).

È stato puntualizzato, con la circolare 11/E/2020 (paragrafo 5.8), che l’eventuale indifferibilità o urgenza dell’attività di accertamento è valutata caso per caso dall’ufficio. Con riferimento agli atti connessi a procedimenti penali, la denuncia deve essere effettuata senza ritardo: tendenzialmente con la formalizzazione dell’atto impositivo che accerti il superamento delle soglie di punibilità o la specifica violazione. Pertanto, secondo le Entrate, presentano le caratteristiche di indifferibilità o urgenza gli avvisi di accertamento connessi a procedimenti penali o a Pvc nei quali vengono segnalate misure cautelari o riguardano condotte particolarmente insidiose.

Nel caso di specie, a una srl era stato notificato verso la fine del 2020 - quindi in pieno periodo sospensivo - un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2015, i cui termini decadenziali dell’attività accertatrice sarebbero scaduti al 31 dicembre 2020. L’ufficio aveva indicato nello stesso atto impositivo che non era stata attesa la conclusione del periodo sospensivo, rinviando la notifica al 2021, in quanto oggetto di accertamento erano operazioni soggettivamente inesistenti, quindi si trattava di un caso di indifferibilità e urgenza.

I giudici milanesi, nel bollare come infondate le eccezioni della srl, hanno confermato l’operato dell’ufficio, stabilendo che la fattispecie delittuosa in esame rientra nell’ipotesi di indifferibilità ed urgenza per le quali la notifica degli atti impositivi può avvenire anteriormente al 1° gennaio 2021.

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