Controlli e liti

Reati tributari, confisca per equivalente non retroattiva

Dalla misura restano fuori i reati prescritti commessi prima del 31 gennaio 2019

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Non può essere confiscato per equivalente il profitto del reato tributario commesso prima del 31 gennaio 2019, se il delitto si è prescritto, a nulla rilevando una precedente condanna non definitiva.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione sezione 3 penale con sentenza 3238/2023 depositata il 25 gennaio, che, verosimilmente, costituisce una delle prime applicazioni del recente principio espresso dalle Sezioni unite sulla retroattività della previsione inserita nell’articolo 578 bis del Codice di procedura penale.

In base a tale norma, in vigore dal 31 gennaio 2019, quando è stata ordinata la confisca il giudice di appello o la Cassazione, nel dichiarare il reato estinto (prescrizione o amnistia), decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.

Al riguardo, si erano registrate differenti interpretazioni sulla natura della nuova norma: se procedurale, applicabile anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore, ovvero sostanziale, e quindi riferibile solo agli illeciti commessi successivamente all’entrata in vigore.

Nella vicenda oggetto della pronuncia, in sintesi, due imputati per reati tributari erano stati assolti in appello per intervenuta prescrizione con conferma tuttavia della confisca per equivalente del profitto del reato e delle pene accessorie.

Nel ricorso per cassazione lamentavano, tra l’altro, la non applicabilità alla confisca per equivalente del citato articolo 578 bis del Codice di rito penale in quanto presupporrebbe una sentenza di condanna in virtù del principio di irretroattività penale in “malam partem”.

La Cassazione ha accolto il ricorso rilevando che secondo le Sezioni unite penali - pronuncia del 29 settembre 2022 non ancora depositata - la natura anche sostanziale della norma in questione comporta il divieto di retroattività in senso sfavorevole al reo.

Ne consegue che l’articolo 578 bis non è applicabile in ipotesi di confisca per equivalente, stante il carattere sanzionatorio della misura ablativa, ai fatti commessi prima del 31 gennaio 2019 (entrata in vigore).

Al contrario, non vi sono dubbi sull’applicazione retroattiva della norma in presenza di confisca diretta, non avendo detto istituto carattere sanzionatorio e dunque non soggetto al divieto di retroattività.

In tal caso, ovviamente sarebbe stato necessario l’accertamento degli elementi soggettivi ed oggettivi del reato.

Il ricorso degli imputati è stato infine accolto anche per l’errata conferma delle pene accessorie.

Esse infatti, conseguendo di diritto alla sentenza di condanna non possono essere mantenute in nessun caso di proscioglimento dell’imputato anche se a seguito di estinzione del reato per prescrizione.

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