Imposte

Srl a base ristretta, si salva il socio che ha già vinto una causa civile

La Ctr Puglia: va dimostrato il ruolo del soggetto all’interno della società. La contribuente era in lite con l’amministratore di fatto e studiava in università

di Giorgio Gavelli

La presunzione di distribuzione di utili societari extrabilancio a soci di società a ristretta base sociale è priva dei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici, per cui l’ufficio dovrebbe attivarsi per ricercare ulteriori fatti indice-presuntivi. In particolare, non può essere avallato il principio giurisprudenziale di trasparenza nei confronti di una socia che ha attivato una controversia civile nei confronti sia del formale amministratore unico della società sia dell’amministratore di fatto della stessa, favorevolmente accolta in sede civile con riconoscimento della qualità altrui di amministratore di fatto e della responsabilità dei convenuti per mala gestio.

I principi espressi dalla Ctr Puglia nella decisione 961/26/2022 (presidente Ventura, relatore Caporusso) sono paradigmatici di come una parte dei giudici di merito non si accontenti dell’equazione «socio di Srl a ristretta base = destinatario di una quota del reddito imponibile presunto in capo alla società» creata dalla Cassazione. Nel caso di specie, peraltro, la socia, oltre a ottenere una sentenza di condanna dal Tribunale di Foggia che accertava l’inesistente sua partecipazione alla gestione e conduzione della società, aveva provato in giudizio di essere studentessa universitaria con assidua frequenza e un considerevole numero di esami sostenuti. Tanto è bastato ai giudici tributari di appello per riformare la decisione di primo grado (che aveva respinto il ricorso), la quale non aveva tenuto in debita considerazione i fatti documentati e di decisiva rilevanza che provavano come la socia non avesse «visto l’ombra del denaro, essendo stata invece mantenuta all’oscuro degli affari sociali da chi ha amministrato nei fatti e male la società».

La Cassazione ha da tempo consolidato il principio secondo cui la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio può essere vinta dal contribuente socio dimostrando in giudizio l’estraneità alla gestione e conduzione societaria (da ultimo ordinanza 6119/2022, ma i precedenti si sprecano: 34282/2019, 27049/2019, 26112/2019, 19171/2019, 16545/2019, 11045/2019, 18042/2018 e 23247/2018).

In molte recenti pronunce, la Corte ha affermato che la presunzione risulta applicabile nei confronti dell’amministratore, che, in virtù di tale qualifica, possiede il controllo degli utili e non anche nei confronti dei soci risultati estranei alla gestione degli affari della società e al relativo controllo (pronunce 5608/2022 e 5575/2022) a meno che l’Agenzia non sia in grado di dimostrare il contrario.

Molto meno pacifica è, nell’orientamento della Corte, l’illegittimità dell’attribuzione del reddito per trasparenza laddove siano assenti elementi di conferma della presunta distribuzione degli utili, quali indispensabili riscontri per validare l’atto accertativo, aspetto valorizzato da isolate pronunce di legittimità (Cassazione 3254/2000 e 14046/2009) ma da molte pronunce di merito (da ultimo: Ctr Sardegna n. 143/05/2021).

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