Finanza

Istanze per il fondo perduto start up ma il contributo attende l’ok della Ue

La percentuale spettante sarà decisa dalle Entrate in base alle richieste arrivate

di Giorgio Gavelli

È possibile dal 9 novembre la presentazione dell’istanza del contributo a fondo perduto start up in base all’articolo 1-ter del Dl 41/2021 (decreto Sostegni). Il provvedimento 305784/2021 delle Entrate fa seguito alla pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» (avvenuta il 5 novembre) del decreto Mef del 10 settembre 2021, contenente le disposizioni attuative di questo contributo a fondo perduto (Cfp).

La norma prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, dell’importo massimo di 1.000 euro, a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa (residenti o stabiliti nello Stato) che hanno attivato la partita Iva nel corso del 2018, ma con attività effettivamente iniziata in base alle risultanze del Registro imprese nel 2019, purché non cessati alla data del 23 marzo scorso. Con la conversione del Dl 41/2021 sono stati, infatti, stanziati 20 milioni di euro per questo contributo, in quanto, a tali soggetti, non è stato riconosciuto il Cfp «Sostegni 1» nella sua misura canonica, in virtù del fatto che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non si presenta inferiore almeno del 30% di quello dell’anno 2019.

L’istanza richiede un’apposita dichiarazione in tal senso, ed individua, quali requisiti indispensabili, la dichiarazione che il richiedente sia un soggetto diverso dagli enti pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir e dagli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del Tuir, e che i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente (2019) non siano superiori a 10 milioni di euro. Per il resto il modello ricalca quello relativo agli ultimi Cfp riconosciuti, compresa la scelta tra accredito sul conto corrente o credito da utilizzare in compensazione.

Oramai “tipica” è anche la dichiarazione che il soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto faccia parte di impresa unica, gli altri soggetti “collegati”, non abbiano superato i limiti delle sezioni 3.1 e 3.12 del «Quadro temporaneo Covid-19» della Commissione Ue, con il rispetto dei relativi requisiti.

L’istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale «Fatture e corrispettivi» del sito internet dell’Agenzia e può essere presentata sino al 9 dicembre, senza alcun click-day. Infatti, solo successivamente alla scadenza le Entrate stabiliranno, con proprio provvedimento, la percentuale di spettanza del Cfp per ogni richiedente, in relazione al rapporto tra l’ammontare delle risorse richieste rispetto a quelle stanziate (20 milioni di euro). Solo dopo l’avvenuta comunicazione di riconoscimento del contributo, riportata nell’area riservata di consultazione nel portale «Fatture e corrispettivi», verrà erogata la somma o si renderà disponibile per la compensazione il corrispondente credito d’imposta, anche se va considerato, come ricorda espressamente il provvedimento, che l’erogazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, della quale verrà data comunicazione sul sito internet delle Entrate.

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