Adempimenti

Terzo settore e dati per la precompilata, senza il codice fiscale prevale chi ha pagato la donazione

Entro mercoledì 16 marzo comunicazione dagli enti con ricavi oltre un milione. Fa fede la data della liberalità e non quella di accredito sul conto del beneficiario

C’è tempo fino a mercoledì 16 marzo per l’invio dei dati relativi alle erogazioni liberali per la precompilata 2022. Un adempimento che, come chiarito dall’agenzia delle Entrate nelle Faq pubblicate sul proprio sito, riguarda la comunicazione delle liberalità effettuate dalle persone fisiche per le quali sono riconosciute specifiche agevolazioni fiscali (Dm 3 febbraio 2021). Basti pensare al regime dell’articolo 83 del Codice del Terzo settore che riconosce, per chi effettua erogazioni a favore degli enti del Terzo settore (Ets), una detrazione Irpef pari al 30% degli oneri sostenuti (35% se il beneficiario è una Odv), calcolata su un importo massimo di 30mila euro, oppure una deduzione dell’importo erogato nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Oggetto di comunicazione sono i dati dei «donatori continuativi», ossia coloro che hanno fornito i propri dati anagrafici agli enti con cui vantano una fidelizzazione, nonché quelli dei donatori il cui codice fiscale risulti dal pagamento. Ove tali dati non corrispondano a quelli del titolare della carta con cui è stato effettuato il pagamento, è l’Amministrazione a specificare che l’agevolazione spetta a chi ha sostenuto l’onere. Con la conseguenza che l’ente non profit sarà tenuto a comunicare i soli dati di quest’ultimo. Diverso, invece, il caso in cui la liberalità provenga da un conto cointestato. In quest’ipotesi, la comunicazione riguarderà i dati di entrambi i cointestatari, salvo tuttavia che sia possibile individuare, in base ai documenti e alle informazioni disponibili, il singolo donatore. L’Agenzia specifica, inoltre, che ai fini della trasmissione fa fede la data di effettuazione della donazione, e non quella di accredito della stessa sul conto dell’ente. Opportuna la comunicazione al donatore della trasmissione dati, ai fini di una eventuale opposizione.

Come precisato dal Dm, interessati da tale comunicazione per il 2021 sono gli enti dal cui bilancio risultano ricavi superiori a 1 milione di euro, mentre per il 2022 l’adempimento riguarderà quelli con ricavi superiori a 220mila euro. A livello soggettivo, invece, è richiesta agli enti la veste di Onlus, Associazioni di promozione sociale (Aps) e organizzazioni di volontariato (Odv). Ammesse anche fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico ovvero lo svolgimento/ promozione di attività di ricerca scientifica. Dal prossimo anno invece, per la precompilata 2022, la platea dei soggetti è destinata a mutare tenuto conto dell’avvio del Registro del Terzo settore (Runts). Il riferimento ai registri Odv/Aps sarà infatti sostituito con quello del Runts mentre, a rigore, per le Onlus varranno ancora le vecchie regole posto che lo smantellamento dell’Anagrafe seguirà tempistiche diverse legate all’autorizzazione Ue sui nuovi regimi fiscali del Codice del Terzo settore.

Nel Runts potranno rientrare anche le altre realtà citate dal Dm, ossia fondazioni e associazioni che operano nella ricerca scientifica e tutela del patrimonio culturale, trattandosi di tipici settori di interesse generale degli enti del Terzo settore (articolo 5, comma 1, lettere f e h del Dlgs 117/2017).

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