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L’aiuto Covid in nota integrativa previene il rischio sanzioni

Si potrebbe sostenere che le misure economiche messe in campo per fronteggiare la pandemia siano di carattere generale e che non debbano essere indicate ma prudenzialmente è preferibile inserirle

di Gianluca Dan

La domanda

I contributi a fondo perduto, previsti dall’articolo 25 del decreto legge 34/2020 e dai successivi decreti emanati nel periodo di emergena Covid-19, devono essere riportati nella nota integrativa o sul sito internet? Possono considerarsi esclusi in quanto da considerare come vantaggi a carattere generale?
C.R. – Viterbo

Ad oggi, non constano chiarimenti noti in merito all’obbligatorietà o meno dell’indicazione dei contributi a fondo perduto e degli altri aiuti Covid nella nota integrativa a norma dell’articolo 1, comma 125, della legge 124/2017. Gli obblighi informativi riguardano le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario di importo superiore a 10mila euro. Si potrebbe pertanto sostenere che le misure economiche messe in campo per fronteggiare la pandemia siano di carattere generale e, pertanto, che non debbano essere indicate.

Al riguardo, pur evidenziando che il decreto Milleproroghe (decreto legge 228/2021) ha spostato i termini per l’applicazione delle sanzioni rispettivamente al 1° luglio 2022 invece del 1° gennaio 2022 (articolo 11-sexiesdecies, del decreto legge 52/2021) per le infrazioni commesse nel 2021 e al 1° gennaio 2023 per l’anno 2022, si ritiene prudenziale indicare gli aiuti covid in nota integrativa per non incorrere nel regime sanzionatorio. La sanzione amministrativa per inosservanza dell’adempimento è pari all'1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro oltre alla sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

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