Il gestore della piattaforma online è un prestatore di servizi ai fini Iva

La società che gestisce una piattaforma di intrattenimento online deve essere qualificata come prestatore dei servizi ai fini del pagamento dell’Iva. Ciò in quanto, nei casi di intermediazione nell’effettuazione dei servizi elettronici opera la presunzione di cui all’articolo 9 bis, regolamento di esecuzione Ue 282/2011, a mente della quale il soggetto passivo che interviene in una prestazione di servizi forniti tramite mezzi elettronici attraverso reti di telecomunicazione, un’interfaccia o un portale...