Contabilità

Incentivati gli oneri accessori per i macchinari

di Franco Roscini Vitali

Le regole contenute nei principi contabili risolvono molte problematiche fiscali, anche senza scomodare il principio di derivazione rafforzata. È quanto si evince dalla risoluzione 152/E/17 (si veda questo articolo) nella quale l’agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti sulla determinazione del costo degli investimenti agevolabili ai fini dell’iper ammortamento.

Un quesito riguarda gli oneri accessori di diretta imputazione con specifico riferimento alle piccole opere murarie necessarie per l’installazione di un macchinario presso il sito aziendale: per esempio, relative alla realizzazione del basamento per l’ancoraggio del bene. L’Agenzia precisa che, ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell’iper ammortamento, concorrono anche gli oneri accessori di diretta imputazione come previsto dall’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir.

L’articolo in questione prevede, in via generale, il concorso degli oneri accessori di diretta imputazione alla determinazione del costo dei beni: la norma è generica in quanto sono poi le disposizioni contabili che dettano le regole di dettaglio.

Pertanto, la risoluzione rammenta che per la concreta individuazione degli oneri accessori occorre fare riferimento ai criteri contenuti nel principio contabile Oic 16 relativo alle immobilizzazioni materiali. L’Oic 16, nel paragrafo 37, precisa che il costo di acquisto comprende anche i costi accessori, esemplificati poi nel successivo paragrafo 38.

Con riferimento a impianti e macchinari, l’esemplificazione comprende i costi di installazione e non vi è dubbio che questi includono anche le eventuali opere murarie. Per esempio, un basamento in cemento o un’opera muraria necessaria per l’installazione di un macchinario sono opere funzionali allo stesso. Ma gli esempi possono continuare in base alle specifiche situazioni che, tuttavia, devono essere analizzate singolarmente: potrebbe essere il caso, per esempio, delle vasche in cemento o in materiale plastico necessarie al funzionamento di un impianto industriale.

Tuttavia l’Agenzia precisa, con riferimento ai costi delle piccole opere murarie, che le stesse possono configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini dell’iper ammortamento se non presentano una consistenza volumetrica apprezzabile e, pertanto, se non assumono la natura «costruzioni» ai sensi della disciplina catastale: la circolare 2/E/16 ha fissato i criteri per l’individuazione della nozione di «costruzioni». In effetti, in via generale e fatte salve specifiche situazioni, se le opere murarie dovessero costituire “costruzioni” – oltre che non rilevare ai fini dell’iper ammortamento – potrebbe essere applicabile, ai fini dell’ammortamento, l’approccio per componenti, previsto nel paragrafo 69 dell’Oic 16.

La risoluzione, poi, precisa che il costo della perizia giurata o dell’attestazione di conformità non rilevano ai fini dell’agevolazione, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione nel bilancio, trattandosi di un onere sostenuto per ottenere il beneficio fiscale: in effetti non pare trattarsi di un onere capitalizzabile a incremento del costo di acquisto.

Infine, la risoluzione affronta il trattamento delle attrezzature che costituiscono dotazione ordinaria del bene, agevolabili se indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell’ambito dello specifico processo produttivo. L’Agenzia richiama le istruzioni relative alla Tremonti-ter e fissa un limite, riferito ai costi effettivamente sostenuti, del 5% del costo del bene agevolabile, tuttavia superabile a seguito di adeguata dimostrazione da parte del contribuente. Anche in questo caso, utili indicazioni si rinvengono nell’Oic 16: le attrezzature sono definite strumenti necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso, per esempio, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi.

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