Adempimenti

Reverse charge errato: documento integrativo per l’esterometro

L’invio consente anche l’aggiornamento dei datiper la precompilata Iva

Esterometro anche in caso di violazione del meccanismo dell’inversione contabile con imposta addebitata in rivalsa, per errore, dal fornitore estero al soggetto passivo residente. Annotazione degli acquisti in reverse charge per i contribuenti trimestrali entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni. Sono due chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata.

Il primo quesito affrontato riguarda il caso di una operazione di acquisto erroneamente documentata dal fornitore non stabilito, ma identificato in Italia, il quale ha proceduto ad assolvere l’imposta dovuta in luogo del cliente nazionale. Nel dettaglio, era interesse del contribuente conoscere la necessità di comunicare o meno i relativi dati al fisco inviando il documento integrativo ai fini dell’esterometro. Il fatto che l’operazione risultasse essere stata già assoggettata al tributo da parte del fornitore estero ha fatto nascere il dubbio della necessità di trasmetterne i relativi dati. Anche considerando la sanzionabilità del comportamento tenuto secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 9-bis1, del decreto legislativo 471 del 1997. Quando il fornitore non stabilito, sebbene identificato in Italia, addebita l’imposta in rivalsa al cliente, che avrebbe dovuto invece assolverla, viene infatti violato il meccanismo del reverse charge, con applicazione della sanzione formale compresa tra i 250 e i 10mila euro, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione dell’Iva versata.

Le Entrate richiamano intanto quanto indicato con la risposta ad interpello 501 del 22 luglio 2021: l’applicazione della sanzione formale è riconosciuta se il cliente nazionale dimostra l’avvenuto assolvimento dell’imposta da parte del fornitore in assenza di frode. Ad ogni modo, l’operazione realizzata, sebbene erroneamente documentata con Iva addebitata in rivalsa dal cedente/prestatore estero, costituisce di per sé cessione beni o prestazione di servizi ricevute da soggetto non stabilito nel territorio dello Stato e, pertanto, va comunicata attraverso la trasmissione di un documento integrativo ai fini dell’adempimento esterometro, indicando, nel blocco cedente/prestatore, il codice Paese e l’identificativo estero del fornitore. La trasmissione del documento integrativo consente anche l’aggiornamento dei dati anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata Iva.

L’altro quesito sul reverse charge a cui ha risposto l’agenzia delle Entrate ha riguardato la tempistica di annotazione degli acquisti assoggettati al meccanismo dell’inversione contabile da parte dei contribuenti trimestrali. La liquidazione Iva prescinde da tali operazioni in reverse charge e, pertanto, quelle realizzate con fornitori esteri potranno essere annotate entro la fine del mese successivo al trimestre di loro effettuazione, trasmettendone comunque i relativi dati ai fini dell’esterometro.

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