Adempimenti

Tamponi in farmacia: il codice «AD» nei dati al sistema TS evita l’indicazione sulla tracciabilità

Sullo scontrino va indicata la norma di riferimento per l’esenzione Iva

Le farmacie che erogano tamponi e vaccini devono indicare, sulla fattura all’Asl o sullo scontrino al cliente, la specifica esenzione Iva prevista dalla legge di Bilancio 2021. Se il tampone è pagato dal cittadino, è preferibile che la relativa spesa sia trasmessa al Sistema TS (Tessera sanitaria) con il codice «AD» relativo ai dispositivi medici.
L’esenzione da Iva è garantita dalla direttiva Ue 2020/2020, recepita in Italia dalla legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020, articolo 1, commi 452 e 452), che statuisce l’esenzione speciale con diritto alla detrazione dell’Iva a monte per le forniture di tamponi e vaccini e le «prestazioni di servizi strettamente connesse».

Non è invece corretto applicare l’esenzione generale dei servizi sanitari (articolo 10, n. 18 del Dpr 633/1972), per due motivi:

O il primo è il principio di specialità, per cui prevale sempre la regola speciale sulla disciplina generale;

O il secondo è che il “cuore” qualificante della prestazione della farmacia resta, per i tamponi, il dispositivo diagnostico in vitro (Ivd) con marcatura CE e, per i vaccini, il medicinale autorizzato da Ema/Aifa che viene somministrato in farmacia. Tutta l’eccellente organizzazione della rete delle farmacie, quindi, eroga «servizi strettamente connessi» a questi due essenziali fattori (Ivd/vaccino), senza i quali la prestazione non potrebbe essere erogata.

Per la detrazione Irpef – che interessa al momento solo i tamponi e altri test diagnostici anti Covid-19, perché i vaccini sono erogati gratuitamente – si pone il dubbio se la prestazione debba essere qualificata prevalentemente come «fornitura di beni» (Ivd) o «prestazione di servizio». Fermo restando che in ogni caso si tratta di spesa sanitaria detraibile, nel primo caso è certo che la prestazione sarebbe esentata da pagamento tracciato (articolo 1, comma 680 legge 160/2020), mentre per le prestazioni di servizi sanitari l’esenzione dal tracciamento spetta solo se la farmacia viene assimilata, in via interpretativa, ad una «struttura privata accreditata al Ssn»: tesi, quest’ultima, assai incerta, che sembra confortata dalla classificazione contenuta sul sito del Sistema TS che accomuna farmacie e strutture accreditate (Sistema Tessera sanitaria - Strutture sanitarie accreditate Ssn), ma smentita dall’agenzia delle Entrate, da ultimo con la circolare 7/2021 che considera accreditate solo le strutture indicate negli elenchi pubblicati sui siti web delle regioni ai sensi dell’articolo 41, Dlgs 33/2013, che non comprendono le farmacie.

Anche ai fini della trasmissione al sistema TS per la precompilata la farmacia deve prestare attenzione. Se i tamponi fossero qualificati come generici «servizi sanitari», la trasmissione andrebbe fatta con il codice «AS» che riguarda le prestazioni analitiche di prima istanza erogate in farmacia ai sensi articolo 1, comma 2, lettera d), Dlgs 153/2009 (si vedano le FAQ su Sistema Tessera Sanitaria), con conseguente necessità di indicare le modalità di pagamento tracciato/non tracciato. Se invece la trasmissione viene fatta con codice «AD» (acquisto/affitto dispositivi medici) non è obbligatorio indicare la modalità di pagamento.

L’interpretazione preferibile è considerare tutti i test diagnostici anti-Covid-19 (ovviamente se conformi alle norme CE sui dispositivi Ivd) siano considerati una «fornitura di Ivd con servizi strettamente connessi»: Iva esente ex legge 178/2020, nessun obbligo di pagamento tracciato, trasmissione al sistema TS con il codice «AD». Chi sceglie la via opposta (Iva esente articolo 18, Dpr 633/72, trasmissione con codice AS) è bene avvisi i suoi clienti che, se pagano in contanti, l’anno successivo potrebbero vedersi rifiutata dai Caf la detrazione.

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