Controlli e liti

Notifiche tributarie, per la decadenza conta la data di spedizione

Le Sezioni Unite confermano il «no» all'annullamento basato sui tempi di consegna

di Pasquale Mirto

Le Sezioni Unite della cassazione, con la sentenza 40543/2021, confermano la scissione temporale degli effetti della notifica.

Si tratta di sentenza importante, perché anche se non esisteva un reale contrasto nella giurisprudenza di legittimità e il principio è stato codificato a livello normativo, come nell’articolo 60 del Dpr 600/1973, un crescente numero di sentenze di merito, senza neanche aspettare la Suprema Corte, hanno annullato atti di accertamenti per il solo fatto di essere stati ricevuti oltre i termini decadenziali, anche se spediti nei termini.

Le Sezioni Unite, con un articolata e motivata sentenza, sgombrano ogni residuale dubbio, enunciando il seguente principio di diritto: «In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’articolo 60 del Dpr 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente».

Come anticipato, nella giurisprudenza non esisteva alcun contrasto, ma solo due autonomi orientamenti, che si occupavano di due questioni ben diverse.

Il primo (ora confermato) orientamento (Cassazione n. 3173/2020) ha ritenuto applicabile anche agli atti tributari, e non solo agli atti processuali, il principio in base al quale gli effetti della notifica eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del plico al servizio postale (o all’ufficiale giudiziario o messo comunale) e per il destinatario al momento della ricezione. Ciò, sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatto dipendere da un evento estraneo alla sua sfera organizzativa. Le Sezioni Unite precisano che l’effetto è indipendente dalla natura del soggetto notificatore - agente postale, ufficiale giudiziario, o dipendente della parte notificante, come il messo comunale o notificatore – «essendo rilevante, per l’impedimento della decadenza, unicamente che la parte gravata svolga le attività poste a suo carico (emissione dell'atto e richiesta per la notificazione) nel termine perentorio di legge».

L’altro orientamento di legittimità riguarda la possibilità di applicare agli atti tributari alcuni istituti appartenenti al diritto processuale, compreso l’articolo 156 del Codice di procedura civile sulla sanatoria dei vizi di notificazione del provvedimento a seguito della proposizione del ricorso contro; e ciò per raggiungimento dello scopo, ovvero portare nella sfera di conoscenza del destinatario l'atto amministrativo. Principi questi nuovamente confermati.

Non resta che attendere l’allineamento dei giudici di merito.

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