Controlli e liti

Rottamazione quater aperta alle rate scadute di precedenti definizioni

Annullati i debiti entro i mille euro anche se inseriti nella domanda di adesione

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Ultimi giorni per i contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione quater. Salvo proroghe o riaperture, la domanda si presenta entro il 30 aprile 2023, che slitta al 2 maggio, in quanto il 30 aprile è domenica e il primo maggio è festivo. Anche in caso di adesione alla rottamazione quater per carichi compresi nelle precedenti rottamazioni, nella domanda si deve indicare il numero identificativo della cartella.

Di seguito, ecco le risposte ad alcune domande dei lettori arrivate durante il videoforum online di martedì 18 aprile 2023 sul sito del Sole 24 Ore.

1) È possibile inserire nella rottamazione quater le rate scadute di precedenti rottamazioni?

La risposta è affermativa. Possono essere oggetto della rottamazione-quater tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti “rottamazioni”, purché rientranti nell’ambito applicativo della nuova definizione. Ciò vale nel caso di inefficacia della precedente “rottamazione” a seguito del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute per la definizione. La rottamazione quater non inibisce la presentazione di una richiesta di rateazione, dei debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il debitore dovesse incorrere nell’inefficacia della definizione per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa definizione.

2) Una cartella affidata alla riscossione entro il 2015 con partite relative a debiti erariali per un valore complessivo di 1.000 euro, compresi interessi, verrà stralciata o andrà compresa nella rottamazione quater?

Per l’agenzia della Riscossione, si può presentare la domanda di adesione inserendo anche questi carichi e non c’è il rischio di pagare somme maggiori di quelle dovute. Gli importi da saldare, che saranno indicati nella comunicazione che agenzia delle Entrate Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento dello stralcio dei debiti fino a mille euro. È infatti stabilito che sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se compresi nelle precedenti definizioni agevolate.

3) In caso di diniego alla richiesta di rottamazione quater si può tornare al vecchio piano di rateazione non soggetto a definizione agevolata?

Per l’agenzia delle Entrate Riscossione, a seguito della domanda di adesione alla rottamazione quater, sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la rottamazione (fino al 31 luglio 2023) gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateazioni. Alla stessa data del 31 luglio 2023, sono revocate le rateazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la domanda di adesione. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà invece essere ripreso il pagamento delle rate del piano di rateazione. Si ricorda infine che, in caso di cartelle per contenziosi in corso, che si intendono definire con la rottamazione quater, si deve indicare la rinuncia ai contenziosi relativi alle cartelle indicate nella domanda di adesione.

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