Adempimenti

Operazioni in contanti fino a 15mila euro con stranieri, doppia scadenza per la comunicazione

L’11 aprile per i mensili e il 20 aprile per i trimestrali sono i termini per l’invio alle Entrate delle cessioni legate al turismo per cui vige un limite diverso per l’utilizzo del cash

di Federico Gavioli

L’11 aprile e il 20 aprile scadono i termini per esercenti commercio al minuto e attività assimilate e le agenzie di viaggio e turismo per effettuare la comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti entro il limite di 15mila euro legate al turismo effettuate nel corso del 2021 nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbiano la residenza fuori dal territorio dello Stato.

La doppia scadenza

Occorre evidenziare che la comunicazione va effettuata esclusivamente con modalità telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, con la compilazione del modello di comunicazione polivalente, approvato dall’agenzia delle Entrate con il provvedimento 94908/2013. Più precisamente il quadro del modello da compilare è il TU (Operazioni legate al turismo).

Come anticipato, due sono le date da tenere in considerazione ai fini dell’adempimento:

• la scadenza del 10 aprile, che per il 2022 slitta all’11 aprile in quanto cade di domenica, è riferita agli operatori che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva;

• la scadenza del 20 aprile è riferita ai soggetti con liquidazione Iva trimestrale.

La soglia per l’obbligo di comunicazione

Uno degli aspetti a cui prestare attenzione è rappresentata dal limite dell’operazione effettuata in contanti, al di sopra della quale la comunicazione è obbligatoria.

Gli operatori del settore del commercio al minuto (articolo 22 del Dpr 633/1972) e le agenzie di viaggio e turismo (articolo 74-ter del Dpr 633/1972) hanno la facoltà di vendere beni e servizi con corrispettivo in contanti ai cittadini stranieri non residenti in Italia entro il limite di 15mila euro, in deroga alle norme sulla limitazione all’uso del contante.

In base all’articolo 18 del Dl 124/2019, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, la soglia entro cui è possibile effettuare pagamenti in contanti, nelle operazioni al di fuori del turismo con cittadini non residenti nella Ue e nel See, è fissata in 1.999,99 euro. Dal 1° gennaio 2023, per effetto delle novità introdotte in conversione dell’ultimo decreto Milleproroghe (articolo 3, comma 6-septies, del Dl 228/2021), il limite scenderà nuovamente a 999,99 euro.

Adempimenti in deroga all’uso del contante

Per fruire della deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ad effettuare una seria di adempimenti.

I soggetti interessati, devono effettuare una comunicazione preventiva alle Entrate con la quale manifestano la volontà di fruire di tale deroga. La comunicazione deve essere trasmessa prima di effettuare le operazioni di cessioni di beni o prestazione di servizi verso i cittadini stranieri non residenti in Italia.

All’atto dell’acquisto il cedente o prestatore deve:

• acquisire fotocopia del passaporto del cliente;

• farsi rilasciare un’autocertificazione dal cliente in cui egli attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio economico europeo e che non è residente in Italia.

Inoltre, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, l’operatore è tenuto a versare il denaro contante incassato sul proprio conto corrente e consegnare all’operatore finanziario copia della comunicazione inviata all’agenzia delle Entrate.

Le sanzioni applicabili

Ai fini dell’omessa o errata compilazione del quadro TU (operazioni legate al turismo) del modello comunicazione polivalente trova applicazione la sanzione contenuta nell’articolo 11 del Dlgs 471/1997 che va da 200 a 2mila euro.

È possibile, inoltre, avvalersi degli ordinari istituti previsti per la riduzione delle sanzioni, dal ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997) alla definizione agevolata delle sanzioni.

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