Imposte

Onlus, bonus energia solo per le attività commerciali connesse

La risposta a interpello 586/2022: in assenza di contatori separati necessari criteri per imputare le spese

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Caro energia e tax credit: l’agevolazione spetta anche alle Onlus ma limitatamente alle attività commerciali connesse. È quanto emerge dalla risposta a interpello 586/2022 delle Entrate con cui vengono forniti chiarimenti in ordine ai requisiti soggettivi per l’accesso ai bonus introdotti dal decreto Ucraina. Un provvedimento, questo, con cui si ammettono le imprese non gasivore e non energivore ad un credito d’imposta rispettivamente del 15% e del 25% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica/gas naturale consumato nel secondo trimestre del 2022 (articoli 3 e 4 del Dl 21/2022).

In particolare, l’istante è una fondazione Onlus che svolge attività di residenza assistenziale per anziani, che si interroga sulla possibilità di fruire delle misure agevolative in esame trattandosi di disposizioni che, sotto il profilo applicativo, fanno riferimento alle sole imprese.

Una questione che l’agenzia delle Entrate dirime in linea con il recente orientamento di prassi (circolare 36/E/2022), partendo da un’interpretazione non restrittiva delle norme. In assenza di espressa preclusione, infatti, possono beneficiare delle misure contro il caro energia sia gli enti commerciali che quelli non commerciali, a prescindere dalla loro natura (pubblica o privata) e fermo restando l’esercizio di un’attività commerciale.

Partendo da questo assunto, quindi, correttamente l’amministrazione finanziaria ammette anche per la Onlus istante la possibilità di accedere al tax credit. Ciò nella misura in cui trattasi di ente che – oltre alle attività istituzionali – svolge anche attività commerciali connesse. Ai fini fiscali, queste ultime sono qualificate come commerciali e rilevanti ai fini Iva, sia pure in regime di esenzione. Ne deriva che l’accesso ai crediti d’imposta è sì consentito alla onlus, ma limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto di energia utilizzata per le attività connesse. Con la precisazione che, ove l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’attività commerciale, è necessario individuare criteri oggettivi che consentano una corretta imputazione delle spese. Una soluzione, questa, che non dovrebbe comunque risultare eccessivamente gravosa per le Onlus, posto l’obbligo di tenuta della contabilità separata (di cui all’articolo 20-bis del Dpr 600/1973).

Va peraltro considerato che, stando a questi chiarimenti, rientrerebbero tra i beneficiari anche gli enti del Terzo settore che in base alla propria normativa possono svolgere anche attività commerciali diverse da quelle d’interesse generale, purché secondarie e strumentali secondo i criteri e limiti di cui al Dm 107/2021.

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