Imposte

Compensazione accelerata per il bonus beni strumentali

Tax credit in unica soluzione anche con ricavi superiori a cinque milioni di euro con le modifiche del Sostegni bis

di Luca Gaiani

Più rapida la compensazione del credito di imposta sugli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli «Industria 4.0». L’articolo 20 del decreto Sostegni bis prevede che, per gli investimenti “ordinari” effettuati fino al 31 dicembre 2021, il tax credit del 10% si recupera in unica soluzione anche per le imprese con ricavi superiori a 5 milioni. Restano le tre quote per gli investimenti in beni immateriali.

Il Dl 73/2021 modifica i termini di compensazione dei crediti di imposta previsti dal comma 1054 della legge 178/2020. Si tratta della norma della legge di bilancio 2021 che ha previsto un credito di imposta pari al 10% del costo dell’investimento da calcolare su un tetto massimo di spesa di 2 milioni di euro per i beni materiali (diversi da quelli 4.0 di cui all’allegato A alla legge 232/2016) e di un milione di euro per i beni immateriali (diversi da quelli 4.0 di cui all’allegato B alla legge 232/2016). Spetta il 15% per gli investimenti in strumenti tecnologici destinati dall’impresa a realizzare modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 81/2017. Gli investimenti che danno diritto al credito del 10% o del 15% devono essere effettuati (applicando le regole dell’articolo 109 del Tuir) tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, nonché entro il 30 giugno 2022 se i beni risultano “prenotati” (ordine e acconto del 20%) entro la fine di quest’anno.

Il comma 1059 della legge 178/2020 stabilisce che i crediti del comma 1054 (beni strumentali non industria 4.0) sono compensabili in F24 (codice tributo 6932) in tre quote annuali a partire dall’anno di entrata in funzione del bene. Per i contribuenti con ricavi (imprese) o compensi (professionisti) fino a 5 milioni di euro (si ritiene che l’anno di riferimento sia il 2019, anche se mancano conferme ufficiali) la compensazione per i crediti del comma 1054, su investimenti effettuati in beni materiali ed immateriali tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, può avvenire in unica soluzione.

L’articolo 20 del Dl 73/2021 introduce un nuovo comma 1059-bis della legge 178/2020 il quale stabilisce che per i beni strumentali “materiali” acquisiti tra il 16 novembre 20920 e il 31 dicembre 2021, il credito del comma 1054 può essere compensato in unica soluzione anche per i contribuenti con ricavi e compensi al di sopra della soglia di 5 milioni.

La possibilità riguarda, secondo la lettera della legge, i soli investimenti effettuati in beni strumentali materiali non 4.0. Restano dunque esclusi quelli in beni immateriali non 4.0 per i quali resta il doppio regime: credito compensabile in unica soluzione per contribuenti con ricavi sotto soglia di 5 milioni e credito compensabile in tre quote annuali per quelli sopra soglia di 5 milioni.

Come indicato dalle Entrate a Telefisco 2021, laddove la compensazione non si esaurisca nell’anno di entrata in funzione per carenza di debiti tributari o contributivi, l’eccedenza potrà essere rinviata all’anno seguente ed utilizzata di conseguenza.

La possibilità di compensazione in unica soluzione non si estende invece, oltre che agli investimenti 4.0, a quelli ordinari effettuati nel primo semestre 2022 in forza di prenotazioni effettuate nel 2021, investimenti che pure rientrano nel comma 1054 e producono il tax credit del 10%.

Sulla disciplina dei crediti di imposta per gli investimenti ed in particolare sulle sovrapposizioni tra legge 160/2019 e legge 178/2020 ancora si attendono chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate e del Mise.

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