Controlli e liti

Notifica, copia «riconosciuta» se i rilievi sono generici

La Ctr Puglia 744/7/2021 riconosce la copia non autentica se la parte non la disconosce in modo tempestivo e formale

di Marcello Maria De Vito

La copia non autenticata si ha per riconosciuta, sia nella sua conformità all’originale sia nella scrittura e sottoscrizione, se la parte non la disconosce, in modo formale e specifico alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. Questo perché, nel silenzio dell'articolo 2719 del Codice civile in merito ai modi e ai termini in cui il disconoscimento deve avvenire, sono applicabili gli articoli 214 e 215 del Codice di procedura civile. Lo ha ribadito la Ctr Puglia con la sentenza n.744/7/2021 (presidente Romanelli, relatore Morgese).

Un contribuente riceveva la notifica di cinque intimazioni di pagamento che venivano impugnate avanti la Ctp. Il contribuente eccepiva la mancata notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni. Si costituiva l’agenzia delle Entrate, depositando le fotocopie delle relate di notifica e gli estratti di ruolo. Il ricorrente eccepiva il disconoscimento della conformità con l’originale delle copie e la conseguente inutilizzabilità delle stesse ai fini della verifica della notifica. La Ctp accoglieva il ricorso e annullava le intimazioni.

L’Agenzia impugnava la sentenza eccependo due motivi. Il primo riguardava l’erroneità della sentenza per aver negato valenza probatoria alle copie, in quanto, in mancanza della specifica indicazione degli elementi di difformità, le copie hanno la stessa efficacia probatoria degli originali. Il secondo motivo riguardava l’erroneità della statuizione secondo la quale gli estratti di ruolo prodotti depositati sarebbero inutilizzabili poiché inidonei ad essere equiparati alle cartelle. Il contribuente non si costituiva nel giudizio di secondo grado.

La Ctr osserva che secondo il consolidato orientamento di legittimità, la contestazione della conformità all’originale delle copie fotostatiche soggiace, ex articolo 2719 Codice civile, ad un rigoroso regime che ne prescrive il disconoscimento in maniera specifica e puntuale ed entro un termine di decadenza. Nel silenzio dell’articolo 2719 in merito ai modi e ai termini in cui il disconoscimento deve avvenire, è applicabile la disciplina degli articoli 214 e 215 del Codice di procedura civile. Quindi, la copia non autenticata si ha per riconosciuta, sia nella conformità all’originale sia nella scrittura e sottoscrizione, se la parte non la disconosce, in modo formale, puntuale e specifico alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cassazione 19680/08, 2374/2013). Poichè il contribuente, precisa la Ctr, nel giudizio di primo grado si è limitato a un disconoscimento generico della conformità delle copie agli originali, deve ritenersi che la documentazione prodotta d’Agenzia è conforme agli originali.

La Ctr precisa poi che, comunque, la censura sarebbe infondata poiché, in tema di notifica della cartella, la prova del perfezionamento della notifica è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione della copia della cartella, in forza della presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 del Codice civile, superabile solo se il contribuente prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.

Ne conseguiva l’accoglimento dell’appello dell’ufficio e la conseguente legittimità delle intimazioni di pagamento notificate.

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