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Terzo settore, sulle comunicazioni di banche e intermediari arriva l’esezione dell’imposta di bollo

Oltre agli Ets in senso stretto, possono attualmente beneficiare delle misure fiscali del Terzo settore anche le Onlus

L’ultimo intervento dell’Agenzia potrebbe aiutare gli operatori a chiarire alcuni nodi anche per il Terzo settore, con riferimento all’ipotesi di esenzione da bollo prevista dal Codice e alla sua portata applicativa. Una precisazione non poco rilievo, considerato che riguarda una delle misure fiscali già operative per le realtà del Terzo settore, non essendo la sua efficacia subordinata all’autorizzazione della Commissione Ue.

Ambito soggettivo

Sotto il profilo soggettivo, come precisato nel decreto Semplificazioni-fiscali, l’ipotesi di esenzione da bollo si applica a tutti gli enti del Terzo settore (Ets) iscritti nel relativo Registro. Ma non solo. Oltre agli Ets in senso stretto, possono attualmente beneficiare delle misure fiscali del Terzo settore anche le Onlus.

Se pure questi enti siano infatti ancora collocati nell’Anagrafe presso l’agenzia delle Entrate, essi si qualificano Ets in via transitoria e, nella prospettiva di ingresso nel Terzo settore, beneficiano delle disposizioni del Codice del Terzo settore, incluse quelle in materia di imposte indirette e tributi locali (di cui all’articolo 82 Dlgs 117/2017 o “Cts”).

Criteri oggettivi: i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate

A livello oggettivo, il legislatore ricomprende nell’esenzione dall’imposta di bollo gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti (articolo 82, comma 5 Dlgs 117/2017 o “Cts”).

Resta da chiarire se nell’agevolazione possano rientrare altre fattispecie diverse rispetto a quelle poste/richieste dagli enti. Vale a dire, ad esempio, ai documenti trasmessi periodicamente da parte di intermediari bancari e finanziari agli Ets, ove quest’ultimi siano titolari di prodotti bancari e di strumenti finanziari. Si tratta, nella specie, di comunicazioni effettuate in via obbligatoria da parte degli operatori ai sensi del Testo unico bancario, a prescindere da una richiesta in senso stretto formulata dalla clientela (articolo 119 Dlgs 385/93).

Una tipologia di contratti molto frequente negli enti non profit, ivi inclusi quelli del Terzo settore, che spesso nella pratica sono chiamati a dotarsi di uno o più conti correnti dedicati ad accogliere le risorse derivanti da finanziamenti pubblici.

Se pure non siano documenti richiesti dagli Ets, l’ipotesi è da includere ragionevolmente nell’ambito applicativo dell’esenzione da bollo. Ciò anche in considerazione dei precedenti (e favorevoli) orientamenti forniti sul punto dall’agenzia delle Entrate per l’analoga agevolazione fiscale prevista per Onlus ed enti sportivi dilettantistici (di cui all’articolo 27-bis, Tabella II, Dpr 642/72). In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha accolto un’interpretazione estensiva della nozione di “estratti”, ammettendo nell’esenzione dell’imposta di bollo anche i documenti relativi alla gestione finanziaria dei conti correnti (cfr. Risposta ad interpello 361/E/2019). Con la conseguenza che, anche per l’agevolazione prevista dal Codice del terzo settore, la documentazione in questione dovrebbe poter beneficiare dell'agevolazione.