Controlli e liti

Cessione crediti, il passaggio dei rischi individua l’anno di competenza

Non rilevano invece né il pagamento da parte del debitore né il successivo rilascio della garanzia sull'esistenza del credito

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Il momento di competenza nella cessione dei crediti pro soluto va individuato nell’anno in cui si sono trasferiti il relativo diritto e i rischi connessi al credito. Non rilevano invece né il pagamento da parte del debitore né il successivo rilascio della garanzia sull'esistenza del credito. Così la Cassazione, sentenza 31407.

La vicenda ha preso le mosse da una cessione di credito avvenuta nel 2005, in relazione alla quale il debitore aveva pagato le somme dovute nel 2006, così raggiungendosi, nella tesi del ricorrente, solo in quest'ultimo anno la certezza sull'entità dell'importo in questione. La Cassazione ha ricostruito la disciplina di riferimento, partendo dall'articolo 101 del Tuir e proseguendo con l'esame dei principi contabili nazionali e internazionali. Viene segnalata la differenza tra cessione pro soluto e pro solvendo, che non sempre comporta la cancellazione del credito dal bilancio d'esercizio. Nella specie tuttavia la vendita era senz'altro avvenuta pro soluto. La Corte osserva che il momento in cui si perfeziona la cessione del credito è quello in cui sono trasferiti tutti i rischi connessi al credito ovvero il controllo sui flussi finanziari generati dal credito. In tale ottica, si guarda non tanto alla titolarità del credito quanto agli aspetti sostanziali connessi alla gestione di questo. Nel caso portato al vaglio della Cassazione non era ravvisabile una separazione tra aspetti formali e sostanziali della cessione, poiché già nell'anno di sottoscrizione dell'atto vi era stato il trasferimento di tutti i rischi collegati al credito. È dunque in questo esercizio che doveva essere imputata la cessione.

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