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Credito d’imposta per la società non energivora operativa dal 2022

La circolare 13/E ha chiarito che accedono all’aiuto anche le imprese neo costituite, la stessa interpretazione dovrebbe valere per quelle entrate in attività dopo il 1° trimestre 2019

di Gabriele Ferlito

La domanda

L’articolo 3 del Dl 21 del 21 marzo 2022 ha istituito un credito di imposta pari al 12%, successivamente incrementato al 15% dal Dl 50/2022, a favore delle imprese non energivore dotate di contatori pari o superiori a 16,5Kw sulla spese materia prima energia del secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa sostenuta nel primo trimestre 2022 abbia avuto un incremento maggiore al 30% del corrispondente prezzo del primo trimestre 2019. Se una società costituta nel 2018, nell’anno 2019 non aveva utenze attive e quindi dati di riferimento, dato che l’attività è iniziata il 1° gennaio 2022, può comunque usufruire del credito di imposta, se dovuto, utilizzando come parametro di raffronto la somma del valore medio del prezzo unico nazionale dell'energia all'ingrosso (Pun), pari al I trimestre 2019 a 59,46 euro/MWh, e dal prezzo di dispacciamento (PD) per il primo trimestre 2019 pari a 9,80 euro/MWh, per un importo complessivo pari a 69,26 euro MWh? in tal modo la verifica del incremento del 30% avverrebbe tra i consumi del primo trimestre 2022 e il valore di euro 69,26 euro MWh relativo al primo trimestre 2019, come dettagliato.
R. D. - Bari

Come precisato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 13/E/2022, nel caso di imprese non ancora costituite alla data utile per effettuare il raffronto con i dati del 2019, il parametro normativamente previsto si assume pari alla somma delle seguenti componenti:

O valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (Pun) riferito al rilevante trimetre del 2019;

O valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (Pd) riferito al rilevante trimestre del 2019.

La risposta dell’Agenzia riguarda l’ipotesi delle imprese costituite successivamente al periodo utile per effettuare il raffronto, ma analoga soluzione dovrebbe valere anche per le imprese che nel medesimo periodo, pur essendo già costituite, non hanno segnato consumi energetici in quanto non ancora operanti. Si segnala, in ogni caso, che è possibile sottoporre il quesito all'Agenzia delle entrate presentando apposita domanda di interpello.

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