Credito d’imposta per la società non energivora operativa dal 2022
La circolare 13/E ha chiarito che accedono all’aiuto anche le imprese neo costituite, la stessa interpretazione dovrebbe valere per quelle entrate in attività dopo il 1° trimestre 2019
Come precisato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 13/E/2022, nel caso di imprese non ancora costituite alla data utile per effettuare il raffronto con i dati del 2019, il parametro normativamente previsto si assume pari alla somma delle seguenti componenti:
O valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (Pun) riferito al rilevante trimetre del 2019;
O valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (Pd) riferito al rilevante trimestre del 2019.
La risposta dell’Agenzia riguarda l’ipotesi delle imprese costituite successivamente al periodo utile per effettuare il raffronto, ma analoga soluzione dovrebbe valere anche per le imprese che nel medesimo periodo, pur essendo già costituite, non hanno segnato consumi energetici in quanto non ancora operanti. Si segnala, in ogni caso, che è possibile sottoporre il quesito all'Agenzia delle entrate presentando apposita domanda di interpello.
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