Professione

Perdita patrimoniale, l’amministratore risponde al credito

di Antonino Porracciolo

Gli amministratori delle società di capitali sono responsabili verso i creditori sociali solo se il patrimonio dell’ente diventa insufficiente al loro soddisfacimento. Lo sostiene il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa (presidente Cardinali, relatore Bernardo), nella sentenza 16350 del 7 agosto.

Nel luglio 2017 l’amministratore di una Srl aveva commissionato a un’impresa agricola una partita di vini per il prezzo di 15mila euro.

La merce richiesta era stata quindi consegnata nel mese di settembre. Per il pagamento, la committente aveva firmato un assegno bancario, poi restituito insoluto per mancanza di autorizzazione alla relativa emissione. Così l’impresa ha citato in giudizio l’amministratore della Srl, chiedendone la condanna al pagamento dell’importo dovuto per la fornitura, e richiamando, a fondamento dell’istanza, l’articolo 2394 del codice civile.

Nel decidere la lite, il tribunale ricorda che, in base all’articolo 2394, gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Ma poiché – prosegue il tribunale - la gestione dell’impresa «implica necessariamente l’impiego produttivo del patrimonio», la norma deve essere intesa in un’accezione non statica, ma dinamica.

Quindi, il patrimonio «deve rimanere integro non in senso materiale, ma con riguardo al suo valore»; il che si verifica quando lo stesso, a prescindere dalla situazione contabile, sia di consistenza monetizzabile, e dunque possa soddisfare i creditori sociali.

In definitiva, il termine “patrimonio” è qui «sinonimo di garanzia patrimoniale», sicché la responsabilità degli amministratori scatta, in base all’articolo 2394 del Codice civile, solo in caso di insufficienza del patrimonio sociale imputabile agli stessi amministratori e cioè quando «l’attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, sia insufficiente al loro soddisfacimento». Gli amministratori hanno dunque l’obbligo di salvaguardia del patrimonio sociale e anche una condotta omissiva può dar luogo a responsabilità nei confronti dei creditori. Come, ad esempio, in caso di «gestione societaria palesemente incompatibile con i doveri di cura e diligenza inerenti alla carica».

Peraltro, la perdita integrale del capitale sociale non determina, di per sé, la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali. Infatti, tale eventualità si può verificare anche in caso di pareggio tra attivo e passivo («perché tutti i beni sono assorbiti dall’importo dei debiti»), situazione, questa, in cui i creditori si possono ugualmente soddisfare nel patrimonio della società. Nel caso in esame, l’impresa attrice lamentava un danno come conseguenza della condotta dell’amministratore della Srl; tuttavia si trattava di una lesione che non costituiva la conseguenza di una perdita patrimoniale della Srl dovuta all’operato dello stesso amministratore.

In base a queste ragioni il tribunale ha quindi respinto la richiesta di risarcimento.

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