Professione

Formazione professionale continua dei commercialisti, anche l’Inail tra i soggetti accreditati

Validi ai fini della formaizone professionale continua i corsi erogati dalle amministrazioni pubbliche presenti nell’elenco Istat

di Federico Gavioli

I commercialisti che partecipano a eventi organizzati da enti rientranti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall’Istat, possono beneficiare dei crediti per la formazione professionale continua; è il chiarimento fornito con il pronto ordini 12/2023 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

La richiesta di chiarimenti di un Ordine territoriale

La risposta del Consiglio nazionale dei commercialisti nasce da una richiesta di un Ordine territoriale che chiede se, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera p), del Regolamento per la formazione professionale continua, può riconoscere i crediti formativi all’iscritto che autocertifichi la partecipazione ad un evento webinar organizzato dall’Inail.

Il Regolamento professionale e i corsi organizzati da istituzioni pubbliche

Il Dpr 7 agosto 2012, n. 137 prevede che i corsi di formazione possano essere organizzati, oltre che dagli Ordini, anche da associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio nazionale, previo parere vincolante del ministro della Giustizia.

L’articolo 11 del Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio nazionale della categoria nella seduta del 16 giugno 2021 e pubblicato nel Bollettino ufficiale del ministero della Giustizia n. 24, del 31 dicembre 2021, disciplina la procedura che le Associazioni di iscritti nell’Albo e gli altri soggetti interessati ad ottenere l'autorizzazione ad organizzare i corsi di formazione professionale continua per gli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili devono seguire per ottenere l’inserimento nello specifico elenco dei “Soggetti autorizzati”.

I soggetti in possesso dei requisiti indicati all’articolo 11 del Regolamento, dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione utilizzando il modello sottostante e versare un contributo di 300 euro per il ristoro degli oneri sostenuti.

Il successivo articolo 16, comma 1, lettera p) del Regolamento, in relazione alle attività formative particolari, dispone che la partecipazione a docenze ad eventi formativi non accreditati, organizzati da università, autorità indipendenti o altre istituzioni pubbliche aventi ad oggetto materia professionali di cui sia stata attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore beneficiano di un credito formativo per ogni ora di partecipazione, con un massimo di dieci crediti.

La risposta del Cndcec

Il Consiglio nazionale dei commercialisti nel rispondere al quesito dell’Ordine territoriale evidenzia che gli eventi formativi non accreditati dal Consiglio e la cui partecipazione sia attestata da un ente, quale l’Inail, compreso nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall’Istat, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consentono il conseguimento dei crediti formativi ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera p), del Regolamento Fpc.

Nella risposta è allegato l'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficilae 229, del 30 settembre 2022, delle amministrazioni pubbliche, tra le quali vi rientrano l’agenzia delle Entrate, l’Inail e l’Inps.

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