Controlli e liti

Detrazione Iva, rettifica su beni della società in liquidazione

La sentenza della Corte di giustizia Ue nella causa C-293/21: obbligo di procedere con mancato utilizzo dei beni d’investimento

Obbligatoria la rettifica della detrazione dell’Iva relativa a beni/servizi destinati a produrre beni d’investimento nel caso di messa in liquidazione della società e cancellazione del registro. Sono irrilevanti i motivi che giustificano la decisione di liquidare la società. Sono queste le conclusioni della Corte di giustizia nella causa C- 293/21.

Il caso è quello di una società che ha acquistato beni e servizi creando beni d’investimento intangibili (licenze) e tangibili (prototipi di apparecchi) che intendeva utilizzare per una futura attività soggetta ad imposta. Ma a causa di perdite considerevoli, la stessa società veniva messa in liquidazione e poco dopo cancellata dal registro dei soggetti passivi Iva.

Il problema che si pone riguarda la necessità (o meno) che questa provveda a rettificare la detrazione dell’Iva assolta a monte e a restituire all’Erario l’imposta relativa ai beni/servizi acquistati che, di fatto, non sarebbero mai utilizzati per svolgere un’attività d’impresa soggetta a Iva.

La rettifica della detrazione sui beni destinati a un’attività economica che, di fatto, non si realizza è un tema delicato sul quale la Corte ha avuto l’occasione di pronunciarsi altre volte.

Al riguardo è stato già dichiarato che il diritto alla detrazione, una volta sorto, rimane in linea di principio acquisito anche se, successivamente, l’attività economica prevista non è realizzata e, pertanto, non ha dato luogo ad operazioni imponibili. Lo stesso dicasi nel caso in cui, a causa di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non ha potuto utilizzare i beni e i servizi che hanno dato luogo alla detrazione nell’ambito di operazioni imponibili.

Ma la Corte ha chiarito anche che nell’ipotesi in cui il soggetto non intenda più utilizzare i beni/servizi, sui quali ha detratto l’Iva a monte, per realizzare operazioni soggette ad imposta a valle, si interrompe la «relazione stretta e diretta» che deve sussistere tra la detrazione e la realizzazione di operazioni soggette ad Iva. Ciò comporta la necessità di procedere alla rettifica dell’imposta detratta.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte conclude che un soggetto passivo ha l’obbligo di rettificare la detrazione dell’Iva relativa all’acquisto di beni/servizi destinati a produrre beni d’investimento se, a causa della decisione di mettere in liquidazione la società e della sua cancellazione dal registro dei soggetti passivi, i beni d’investimento creati non sono stati utilizzati, né lo saranno mai, nell’ambito di attività economiche.

Diversamente, la detrazione deve essere garantita qualora i progetti d’investimento iniziali siano abbandonati per circostanze estranee alla volontà del soggetto e non occorre rettificare se persiste l’intenzione di utilizzare i beni in questione per il compimento di un’attività soggetta a Iva.

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