Controlli e liti

Chiusura delle liti pendenti estesa ai ricorsi fuori termine

La controversia deve essere accesa entro il 1° gennaio: le istruzioni della circolare 6/19

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

L’articolo 42 della legge di Bilancio 2023 prevede una definizione agevolata delle liti pendenti. Si tratta, in buona sostanza, di una nuova edizione della chiusura delle liti pendenti, compresa nelle dieci sanatorie previste dalla tregua fiscale del governo Meloni. La definizione è applicabile alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il primo gennaio 2023, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Ricorsi tardivi ammessi alla chiusura.

Per accedere alla definizione, è perciò necessario che al 1° gennaio 2023 il ricorso sia stato notificato all’ufficio. È irrilevante il fatto che al primo gennaio 2023 il contribuente non abbia ancora depositato il ricorso in primo grado. In questo senso, si deve fare riferimento ai chiarimenti forniti in occasione della precedente definizione prevista dal decreto legge 119/2018. In proposito, la circolare 6/E del 1° aprile 2019, al paragrafo 3, ha chiarito che, per verificare se la lite è pendente e può essere definita, si deve fare riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo, anche se ricadente nella disciplina del reclamo mediazione, è stato notificato all'ufficio, non essendo necessario che, entro il 24 ottobre 2018 (data rilevante per la precedente definizione) vi sia stata anche la costituzione in giudizio. Applicando la stessa regola alla nuova chiusura delle liti pendenti, sono ammessi alla definizione anche le liti instaurate con ricorsi affetti da vizi di inammissibilità e/o improcedibilità in quanto proposti dopo i termini prescritti dalla legge o perché privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall'articolo 18 del Dlgs 546/1992, a condizione che entro il primo gennaio 2023 sia stato notificato il ricorso all'ufficio e alla data di presentazione della domanda di definizione, che potrà essere presentata entro il 30 giugno 2023, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sia l’articolo 6 del decreto legge 119 del 2018, sia la norma del disegno di legge di Bilancio 2023, prevedono che, per l'applicazione della definizione, è necessario che la lite sia pendente alla data di entrata in vigore della norma, e che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia “stato notificato alla controparte”. E' inoltre necessario che “alla data di presentazione della domanda, …, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”.

Ai fini della definizione agevolata, sono da considerare pendenti al primo gennaio 2023:
O le controversie per le quali alla data del primo gennaio 2023 sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione; in particolare, si deve fare riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo, anche se ricadente nella disciplina del reclamo mediazione, è stato notificato all'ufficio, non essendo necessario che, entro il 1° gennaio 2023, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;
O le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non sono ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2023.

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