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Case di cura non convenzionate, prestazioni sanitarie di ricovero in esenzione Iva

Il Dl 73/2022 prevede anchela riduzione dell’aliquota al 10% sulle prestazioni di ricovero e cura rese nella sanità privata, comprese quelle di maggior comfort alberghiero

Il regime di esenzione Iva nel settore sanitario, revisionato da parte del decreto Semplificazioni (Dl 73/2022), si focalizza prettamente sul soggetto erogatore della prestazione sanitaria rispetto alla precedente versione della norma che valorizzava l’elemento oggettivo della «cura della persona».

Le modifiche introdotte

La prima novità riguarda le case di cura non convenzionate che potranno fatturare le prestazioni sanitarie in regime di ricovero in esenzione Iva, così come i medici e altri professionisti della sanità.

L’altra novità concerne la riduzione dell’Iva dal 22% al 10% sulle prestazioni di ricovero e cura rese nella sanità privata, comprese quelle di maggior comfort alberghiero.

Con tali novità viene superato il diverso trattamento fiscale che perdurava da molto tempo tra sanità pubblica e privata non convenzionata.

Il regime di esenzione

Nello specifico il decreto Semplificazioni interviene apportando modifiche al comma 18 dell’articolo 10 del Dpr 633/1972 e al n. 120) della tabella A, parte III, relativa all’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento.

L’articolo 10, comma 1, n. 18) del decreto Iva prevede il regime di esenzione da Iva per le prestazioni mediche e paramediche, ovvero per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona.

Con la nuova formulazione della norma viene estesa l’applicazione dell’esenzione alle prestazioni di ricovero e cura resa a una persona ricoverata erogate da una struttura non convenzionata, clinica o casa di cura. Tutto ciò a condizione che la prestazione sanitaria acquistata sia di per sé in esenzione Iva: in tal caso, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dalla struttura sanitaria non convenzionata al professionista.

L’aliquota agevolata al 10%

Altra novità del comparto sanitario che il decreto appena approvato delinea, riguarda l’assoggettamento ad aliquota Iva agevolata al 10% di tutte le prestazioni di ricovero e cura rese da qualsiasi struttura sanitaria.

In base alle nuove disposizioni sono assoggettate ad aliquota Iva al 10% tutte le prestazioni di ricovero e cura (comprese quelle di maggior comfort alberghiero) che non sono contemplate nel regime di esenzione Iva previsto ai numeri 18) e 19) dell’articolo 10 del Dpr 633/1972.

L’applicazione dell’Iva agevolata viene estesa anche per le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori dei pazienti ricoverati presso strutture, indipendentemente che siano convenzionate o meno. Al contrario, le prestazioni alberghiere aggiuntive di maggior comfort, quali stanza a pagamento, telefono, televisore, se rese da strutture non convenzionate rimangono assoggettate a Iva con aliquota ordinaria.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

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