Professione

Amministratori giudiziari, stretta sulle incompatibilità

di Patrizia Maciocchi

Stretta sulle incompatibilità degli amministratori giudiziari. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri, in prima lettura, i due decreti legislativi di attuazione della legge di riforma del Codice antimafia. Dovranno ora passare all’esame delle Commissioni le misure tese a disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali (legge 161/2017).

Ad imporre l’obbligo del passo indietro sono i rapporti, di parentela, di convivenza o di amicizia con le toghe addette all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che assegna l’incarico. La norma arriva sulla scia di casi estrema gravità come quello che ha riguardato nel 2015 la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo: l’allora presidente Silvana Saguto è sotto processo per corruzione e abuso d’ufficio per un sospetto sistema illecito nell’assegnazione delle consulenze e degli incarichi di amministratore giudiziario, che sarebbero stati dati anche a parenti e amici.

Per prevenire questo tipo di rischi la norma prevede che l’amministratore giudiziario, nel momento in cui accetta l’incarico debba dichiarare di non trovarsi nelle situazioni “proibite”, pena l’immediata sostituzione da parte del Tribunale. Le dichiarazioni andranno depositate per via telematica, ma solo dopo che tale strada sarà resa accessibile e comunque non prima dei 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento con il quale il responsabile dei sistemi automatizzati del ministero della Giustizia darà il via libera. A vigilare sulle nomine, in nome della terzietà della magistratura, sarà il presidente della Corte d’appello. Per non creare ostacoli eccessivi né al professionista né all’attività giudiziaria la norma detta una definizione di ufficio di appartenenza, destinata a circoscrivere le incompatibilità, nel caso di uffici di grandi dimensioni, ai magistrati della sezione interessata. Interessata alle modifiche anche la legge fallimentare (articolo 28). Il regime delle incompatibilità, obblighi di dichiarazione e vigilanza riguarderà anche il curatore fallimentare, i suoi coadiutori, i commissari e i liquidatori giudiziali nominati nei procedimenti di concordato preventivo. Ancora due interventi per la legge sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (Dlgs 270/1999) e per la legge sul sovraindebitamento. Nel primo caso è prevista l’estensione delle norme del Codice antimafia sulla revoca degli amministratori, ai commissari e ai coadiutori nominati dal tribunale che accerta lo stato di insolvenza. Con il secondo intervento, il regime viene esteso anche al gestore della liquidazione e ai liquidatori nelle procedure di sovraindebitamento, al quale può essere affidato il piano di ristrutturazione del debito. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri, in esame preliminare, anche un regolamento che modifica la disciplina relativa al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura, dei reati intenzionali violenti e agli orfani per crimini domestici in attuazione dalla legge europea 122/2016. Vengono così dettate le regole per presentare la domanda di accesso al Fondo, sulla competenza territoriale delle Prefetture, sui termini per la decisione di accoglimento della richiesta di indennizzo e sui ai casi di revoca. Norme ad hoc per le vittime dei reati commessi tra il 30 giugno 2005 e la data di entrata in vigore della legge europea.

Un quadro normativo integrato dalla legge europea 2017 (legge 167/2017) che ha soppresso il requisito del reddito minimo per accedere all’indennizzo.

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