Controlli e liti

Sanzioni delle società clienti non riferibili al commercialista

La Cassazione esclude il concorso nelle sanzioni tra il professionista e la società per le violazioni tributarie

di Laura Ambrosi

Il professionista non risponde in concorso delle sanzioni per le violazioni tributarie commesse dalla società di capitali sua cliente. La norma esclude senza alcuna deroga la responsabilità di terzi nelle sanzioni irrogate alle persone giuridiche. Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza 13232 depositata ieri. La vicenda trae origine da un atto di contestazione di sole sanzioni notificato ad un commercialista ritenuto responsabile a titolo di concorso. Secondo l’Ufficio il professionista aveva promosso l’adesione di alcune società in operazioni finanziarie che erano state poi considerate come elusive. Per questo, l’Agenzia, dopo aver notificato alle società coinvolte i rispettivi atti di accertamento, irrogava anche al commercialista la totalità delle sanzioni pretese, nel presupposto che dovesse risponderne a titolo di concorso. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario eccependo, tra i vari motivi, l’errata applicazione della norma in materia di riferibilità delle sanzioni amministrative. L'articolo 7 Dl 269/2003, infatti, esclude la responsabilità dei terzi per le violazioni commesse da persone giuridiche.

La Ctp, rigettando il ricorso, confermava la pretesa ma la decisione veniva integralmente riforma in appello. L’Agenzia ricorreva così in Cassazione insistendo, sul punto che l’esclusione disciplinata dalla norma citata è riferibile solo a soggetti interni all’ente (dipendenti, amministratori) e non anche agli esterni come appunto un professionista. La Cassazione, rigettando il ricorso, ha ricordato che secondo il chiaro tenore dell’articolo 7 Dl 269/2003, deve escludersi il concorso sanzionabile di terzi nella violazione della persona giuridica. La norma, infatti, è rubricata «riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative» e nella disposizione è previsto che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale delle società con personalità giuridica sono esclusivamente a carico dell’ente. I giudici di legittimità hanno così rilevato che la norma esprime in «termini chiari ed inequivocabili» la volontà di riferire le sanzioni solo alla società.

La decisione è particolarmente interessante poiché afferma che è irrilevante ai fini della sanzionabilità in concorso se il soggetto sia interno o meno alla società, poiché la norma non individua alcuna deroga. La pronuncia chiarisce anche rispetto ad altre (Cassazione 5924/2017; 10975/2019; 9448/2020; 24805/2021) spesso riferite a persone interne all’azienda, l’esclusione della sanzione, pure per l'extraneus persona fisica (il commercialista).È auspicabile che l’Agenzia si adegui velocemente a tali principi non solo evitando l’emissione di atti difformi ma anche rinunciando a proseguire i contenziosi pendenti.

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