Controlli e liti

Detrazione Iva emersa solo nel fallimento: sì al rimborso

La Ctp di Roma 1224/21/2022 riconosce il diritto al rimborso: il fallimento era venuto a conoscenza della fattura solo a seguito dell’insinuazione al passivo di un creditore

Con sentenza n. 1224/21/2022 (presidente e relatore Papa), la Ctp di Roma ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’Iva nei confronti della curatela fallimentare, relativamente a una fattura di acquisto di cui il fallimento era venuto a conoscenza solo a seguito dell’insinuazione al passivo di un creditore.

L’agenzia delle Entrate si era opposta al rimborso, in quanto a detta dell’ente erariale il diritto non poteva essere esercitato per decorso dei termini decadenziali: riferendosi la fattura all'anno di imposta 2004 e, avendo la curatela effettuato la relativa annotazione solo nell’anno 2007, si doveva ritenere decorso il termine di cui all’articolo 19, Dpr 633/1972, che all’epoca prevedeva la possibilità di esercizio del diritto alla detrazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno a quello di insorgenza del diritto alla detrazione.

La curatela evidenziava che il diritto era sorto non nel 2004, ma nel successivo periodo d'imposta, allorquando la fattura, prima non consegnata, era stata trasmessa dal creditore in sede di insinuazione al passivo. La registrazione doveva pertanto ritenersi tempestiva e il diritto alla detrazione e successivo rimborso non poteva essere negato.

Il possesso (o disponibilità) della fattura

La Ctp ha accolto in pieno la tesi della curatela, evidenziando che in materia di Iva il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui in capo al cessionario o committente si verifica la duplice condizione dell’esigibilità dell’imposta e del possesso di una valida fattura. Per tale ragione, avendo nel caso di specie la curatela dimostrato che il possesso della fattura, in termini di “disponibilità cartacea” della medesima, si era realizzato soltanto nel 2005 con l’insinuazione al passivo del creditore e allegazione della fattura, la detrazione, esercitata dalla curatela entro i termini di cui all’articolo 19, Dpr 633/1972 decorrenti da detto termine, doveva ritenersi tempestiva.

Principi europei e requisiti interni

La soluzione adottata dalla Ctp appare in linea sia con i principi fondamentali della direttiva Iva, sia con la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di detrazione dell'imposta.

Per la normativa europea (articolo 178 della Direttiva 112/2006), è richiesto al soggetto passivo, per l’esercizio del diritto alla detrazione, di essere in possesso di una fattura redatta conformemente ai criteri normativamente previsti: nel caso di specie il requisito si è realizzato solo al momento della consegna al destinatario della prestazione in sede di insinuazione al passivo, non essendosi realizzata anteriormente (così pare di desumersi) un'ipotesi di esigibilità dell’imposta. Quanto ai profili interni, è stato accertato dal collegio romano il rispetto del termine di cui all’articolo 19 del decreto Iva. Per costante giurisprudenza (da ultimo, Cassazione 142/2022), una volta decorso tale termine, previsto a presidio dell’effettività della detrazione, il diritto decade. Ove invece il termine risulti rispettato, come nel caso affrontato dalla sentenza in commento, non opera alcuna preclusione alla detrazione del tributo.

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