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Ravvedimento speciale valido se l’errore nei codici tributo è stato comunicato alle Entrate via pec

Per maggior sicurezza si presenta allo sportello un’istanza cartacea di correzione dell’F24; la ricevuta di acquisizione della istanza deve riportare numero di F24 che si intende correggere

Rosanna Acierno

La domanda

A gennaio ho trasmesso una dichiarazione integrativa (a sfavore) ed effettuato il ravvedimento speciale. Ho usato codici tributo già in uso per il ravvedimento normale anziché quelli appositi, perché pubblicati dopo. Tramite Civis non è possibile modificarli, l’ho scritto all’agenzia delle Entrate senza ottenere risposta alcuna. L’errore del codice non è sanzionabile, ma forse invalida il ravvedimento speciale, cosa posso fare?
G. M. - Milano

Nel caso prospettato, non si ritiene che l’indicazione del codice tributo errato possa comportare il mancato riconoscimento dl ravvedimento speciale laddove, peraltro, come riportato nel quesito l’istante abbia già provveduto a presentare un’apposita istanza all’Ufficio tramite pec. Secondo, infatti, quanto chiarito dalla stessa agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 2002: «poiché lo Statuto del contribuente (legge 212 del 27 luglio 2000), all’articolo 10 denominato «Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente» stabilisce che le sanzioni non sono irrogate nei casi di violazioni formali che non comportino alcun debito d’imposta, gli errori sanabili si configurano come violazioni meramente formali. Pertanto, gli uffici devono accogliere le istanze senza la necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente». In base alla predetta circolare, quindi, mediante la presentazione di un’apposita istanza di rettifica ad uno qualsiasi degli uffici locali, i contribuenti possono correggere i modelli F24 erroneamente compilati e, in particolare, correggere i codici tributo e/o ripartire tra più tributi l’importo a debito o a credito indicato con un solo codice tributo, senza tuttavia modificare l’importo complessivo a debito versato.

In ogni caso, prudenzialmente e al fine di precostituirsi una prova per una eventuale impugnazione di un provvedimento di mancato riconoscimento del ravvedimento speciale, si ritiene opportuno presentare una nuova istanza cartacea di correzione del modello F24 direttamente allo sportello dell’Ufficio delle Entrate, facendo rilevare l’errore e avendo cura di verificare che nella ricevuta di acquisizione della istanza sia presente il numero di modello F24 che si intende correggere. Infine, nella deprecabile e remota ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria dovesse disconoscere il ravvedimento speciale, si fa rilevare che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, è impugnabile l’atto mediante il quale l’agenzia delle Entrate nega la correzione dei codici tributo indicati nel modello F24, in quanto l’elenco contenuto nell’articolo 19 del Dlgs 546/92 deve essere oggetto di interpretazione estensiva e poiché il provvedimento di diniego dell’istanza si caratterizza «come vero e proprio atto di imposizione, idoneo ad incidere nella sfera patrimoniale del contribuente, costringendolo a pagare due volte» (tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza n. 8214/2014).

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