Controlli e liti

Senza il pagamento scattano le azioni cautelari ed esecutive

In assenza dei pagamenti pretesi, l’agente della riscossione intraprende azioni cautelari ed esecutive.

Per i soli debiti fino a 1.000 euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio di specifica comunicazione.

Misure cautelari

Le procedure cautelari sono di due tipi:

il fermo amministrativo del veicolo;

l’ipoteca sugli immobili, eseguibile però solo per debiti non inferiori a 20 mila euro.

In entrambi i casi il debitore riceve una comunicazione preventiva che gli concede 30 giorni di tempo per mettersi in regola. Scaduto tale termine viene effettuata la procedura cautelare. Resta sempre la possibilità di chiedere la rateizzazione

Misure esecutive

Prendono avvio con il pignoramento e possono riguardare: somme, beni mobili, beni immobili. Salvo che l’eventuale cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno l’espropriazione forzata non prevede alcun preavviso

Se invece, come detto, sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella, al contribuente giungerà una intimazione con l’avvertenza che, trascorsi inutilmente 5 giorni (per eseguire il pagamento o chiedere la rateizzazione) si procederà di conseguenza.

Somme

Con il pignoramento presso terzi si richiede al terzo di versare direttamente alla Riscossione quanto dovuto al debitore. Esso riguarda anche crediti del contribuente verso la Pa conto corrente . Delle somme depositate sul conto corrente, non può essere pignorato l’ultimo stipendio o salario che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore. Nel caso invece di stipendio, salario, o altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego il pignoramento è ammesso:

per un decimo, fino a 2.500 euro;

per un settimo tra 2.500 e 5.000 euro;

per un quinto oltre i 5.000 euro.

Immobili

Il pignoramento immobiliare non può essere effettuato nel caso in cui l’immobile abbia contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

1 unico immobile di proprietà del debitore;

2 adibito a uso abitativo e il debitore vi risieda anagraficamente;

3 non di lusso, né villa (cat. A/8), né castello (cat. A/9).

Negli altri casi si può procedere al pignoramento e alla vendita all’asta dell’immobile solo se:

1 l’importo complessivo del debito sia superiore a 120 mila euro;

2 il valore dell’immobile del debitore sia superiore a 120 mila euro;

3 siano trascorsi almeno sei mesi da iscrizione ipoteca e il debitore non abbia pagato/rateizzato o non ci siano sgravi/sospensioni.

Si ricorda che il contribuente, con il consenso dell’agente della riscossione, può vendere personalmente l’immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni precedenti il primo incanto o il giorno precedente il secondo incanto. In questa ipotesi, l’intero corrispettivo viene versato all’agente della riscossione che trattiene l’importo pari al debito e restituisce al contribuente, entro i 10 giorni lavorativi successivi all’incasso, l’eventuale somma eccedente.

Da ricordare che le richieste di rateizzazione accolte e presentate dal 30 novembre 2020, ed il successivo pagamento della prima rata comportano l’estinzione delle procedure esecutive avviate se non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o presentata istanza di assegnazione, o ancora il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

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