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Bonus casa, per fruire della detrazione geometra e architetto vanno pagati con bonifico parlante

L’obbligo del bonifico “speciale” riguarda le spese professionali, non è invece previsto per gli oneri comunali se rientranti tra quelli di urbanizzazione o relativi a concessioni o autorizzazioni

di Alessandro Borgoglio

La domanda

L’agenzia delle Entrate mi ha contestato alcune detrazioni per lavori fatti nel 2017. In particolare, per il fatto che sono stati pagati onorari a geometra , architetto e oneri comunali, senza utilizzare il bonifico bancario con ritenuta applicata dalla banca. Vi chiedo di confermare se, in effetti, anche tali costi dovevano essere pagati con la causale della ristrutturazione edile ex articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, e, quindi, la contestazione del Fisco è fondata.
F. P. – Milano

La contestazione delle Entrate, da quanto indicato nel quesito e così qui assunto acriticamente, parrebbe fondata in relazione alle spese professionali pagate senza bonifico (parlante/speciale, con applicazione della ritenuta) al geometra e all’architetto, mentre non lo sarebbe per gli oneri comunali. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del Dm 41/1991, richiamato dal comma 9 dell’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, «Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato». Tale disposizione ha carattere generale e si applica a tutte le spese agevolabili, salvo quanto di seguito indicato. Infatti, le Entrate hanno reiteratamente stabilito che «per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato dal quale risulti: la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione; il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico); il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato». La necessità di riportare nel bonifico i dati sopra indicati ha comportato che gli istituti bancari e postali istituissero bonifici “dedicati”. Ciò ha assunto particolare rilievo con l’introduzione della ritenuta d'acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) che tali istituti devono applicare nei confronti del destinatario del pagamento (articolo 25 del decreto legge 78 del 2010). È stato quindi precisato che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane spa dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto (risoluzione 7 giugno 2012, n. 55/E)» (circolare 7/E/2021, pagine 304 e 305). Le Entrate, però, hanno ammesso un’eccezione per il pagamento di quelle imposte per cui le modalità di versamento sono fissate per legge e possono essere diverse dal bonifico. Infatti, a tale ultimo proposito, hanno puntualizzato che «ai fini del riconoscimento della detrazione, non è richiesta l’effettuazione del pagamento mediante bonifico delle spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, trattandosi di versamenti da effettuare, con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni. Ciò vale anche per la tassa per l’occupazione del suolo pubblico (Tosap), per la quale è sufficiente il versamento mediante conto corrente intestato al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo (risoluzione 229/E del 18 agosto 2009). Il contribuente che intenda versare gli oneri di urbanizzazione al comune con bonifico, fermo restando il diritto alla detrazione, non deve indicare il riferimento agli interventi edilizi e ai relativi provvedimenti legislativi per evitare l'applicazione (in questo caso non dovuta) della ritenuta nei confronti del comune (risoluzione 4 gennaio 2011 n. 3/E)» (circolare 7/E/2021, pagina 306). Pertanto, nel caso del lettore, le spese professionali (a geometra e architetto) dovevano essere pagate con bonifico speciale per potere essere ammesse alla detrazione, pena la decadenza dall’agevolazione (come contestato dalle Entrate); gli oneri comunali, invece, se rientranti tra quelli di urbanizzazione o relativi a concessioni o autorizzazioni, non dovevano essere necessariamente pagati con bonifico, e se pagati con bonifico non doveva essere quello speciale (o parlante) con applicazione della ritenuta, come puntualizzato dalle stesse Entrate nei citati documenti di prassi.

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