Imposte

Docenti e ricercatori rientrati prima del 2020, termine per l’acquisto della casa con calendario comune

I chiarimenti della circolare 17/E sulle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022. Il fatto che i figli compiano 18 anni nel periodo d’imposta agevolato non fa venir meno lo sconto

Pubblicate le risposte ai dubbi di ricercatori e docenti tornati in Italia dall’estero prima del 2020 che intendono continuare a usufruire dell’imposizione agevolata prevista per il rientro dei cervelli. A farlo è la circolare 17/E/2022 firmata dal direttore dell’agenzia delle Entrate, che chiarisce l’ambito applicativo dell’opportunità introdotta dall’ultima legge di Bilancio (legge 234/2021) che permette a docenti e ricercatori di estendere il regime di favore fino a un massimo di 13 periodi di imposta complessivi.

Le possibilità offerte dalla manovra 2022

Con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, docenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero possono optare per l’estensione delle agevolazioni a otto, 11 o 13 periodi di imposta complessivi, previo versamento di un importo in unica soluzione. Questa possibilità è assicurata a condizione che i contribuenti siano stati iscritti all’Aire che siano cittadini di Stati Ue, che abbiano già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 fruissero dell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (articolo 44 del Dl 78/2010).

Inoltre i contribuenti devono essere diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento, nei 12 mesi precedenti oppure entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione e/o avere da uno a tre figli minorenni. L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo che varia in base al numero dei figli.

I familiari e i figli

L’agenzia delle Entrate chiarisce come interpretare il requisito della presenza nel nucleo familiare di avere figli minorenni, anche in affido preadottivo. Questo requisito, spiega l’Agenzia, deve essere presente nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento. La circostanza che i figli compiano 18 anni in un momento successivo non determina pertanto la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo previsto.

L’acquisto della casa

Un altro chiarimento fornito dalle Entrate riguarda il requisito di acquisto di un’unità immobiliare entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione mediante il versamento. Questo termine, spiega l’Agenzia, va calcolato secondo il calendario comune e comprende il periodo che arriva fino al giorno precedente la conclusione dei 18 mesi. Ad esempio, in caso di versamento effettuato entro il 10 febbraio 2022, l’acquisto dell’unità immobiliare dovrà essere concluso e perfezionato entro e non oltre il 9 agosto 2023.

Il testo della circolare

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©