Imposte

Credito d’imposta sul caro-energia nel terzo trimestre 2022, tempi stretti per la compensazione

Il Dl Aiuti-bis estende al terzo trimestre 2022 il credito distinguendo tra gas ed energia. I fornitori delle imprese non gasivore e non energivore devono comunicarne la spettanza entro il 29 novembre

di Stefano Vignoli

Il Dl 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) ha esteso al terzo trimestre 2022 gli aiuti sotto forma di credito di imposta già previsti dal Dl 21/2022 (Decreto Taglia prezzi), Dl 17/2022 (Decreto Energia) e dal Dl 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) in favore delle imprese che avevano subito incrementi dei costi di energia e gas a causa della crisi energetica.

Le misure introdotte con i vari decreti avevano previsto un contributo sotto forma di credito di imposta in favore delle imprese gasivore ed energivore per il primo trimestre 2022, poi esteso al secondo trimestre 2022 per il quale hanno potuto beneficiare del credito anche le imprese non energivore e non gasivore.

L’articolo 6 del decreto Aiuti-bis non interviene modificando i precedenti decreti ed estendendone i termini, ma prevede un autonomo tax credit energia e gas per il terzo trimestre anche se il testo normativo ripropone sostanzialmente lo schema già visto per i trimestri precedenti.

Il credito sul gas

Il credito di imposta gas è rivolto alle imprese (gli esercenti arti e professioni sono esclusi dalle varie edizioni dei tax credit energia e gas) e viene riconosciuto nella misura del 25% della spesa sostenuta nel terzo trimestre solare 2022 per il gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. La percentuale del 25% non varia tra imprese gasivore e non gasivore e, in effetti, la distinzione che opera la norma appare su questo punto superflua.

Una differenza in verità permane: soltanto le imprese non gasivore (come le non energivore) che si riforniscono di gas naturale (o energia) nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022 dallo stesso venditore da cui si rifornivano nel secondo trimestre dell’anno 2019 possono chiedere al proprio fornitore di effettuare i relativi calcoli per verificare se e in quale misura compete il credito di imposta.

Anche i criteri di accesso all'agevolazione non variano tra gasivore e non: il beneficio compete se è rispettata la condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero (Mi-Gas) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

La norma, ancora una volta, subordina quindi l’accesso all’agevolazione all’incremento del costo del gas facendo riferimento a medie di settore e non al prezzo del gas applicato alla singola impresa: il requisito di accesso è quindi sempre rispettato considerato il forte incremento subito dal prezzo medio nel secondo trimestre 2022 rispetto al 2019. Sarebbe stato preferibile togliere questa condizione considerato che ingenera confusione nei contribuenti: alla data del decreto (9 agosto) era infatti già noto il prezzo medio del gas e, quindi, l’ampio superamento della soglia del 30%.

Il credito sull’energia

Il credito di imposta energia è invece selettivo in quanto riguarda le sole imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019.

In questo caso il volume dei consumi rileva anche ai fini del credito di imposta: mentre le imprese energivore hanno diritto al 25% delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, la percentuale scende al 15% per le imprese non energivore.

Inoltre per le imprese energivore è (nuovamente) previsto anche il riconoscimento del credito di imposta in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. L’incremento del costo dell’energia nel secondo trimestre 2022 deve essere necessariamente verificato: in questo caso il legislatore fa infatti riferimento al costo della singola impresa e non alle medie del settore.

Dovrebbero poter accedere al credito di imposta anche le imprese neo-costituite dopo il 1° aprile 2019 che non dispongano quindi (in tutto o in parte) del costo dell’energia del secondo trimestre 2019 da poter raffrontare. Si ritiene possibile far riferimento ai chiarimenti emersi con la circolare 13/E/2022 che, in riferimento al primo trimestre 2019, aveva individuato l'importo complessivo di 69,26 euro/MWh quale somma del valore medio del prezzo unico nazionale (Pun) e del prezzo di dispacciamento (Pd) dell’energia da raffrontare con il primo trimestre 2022. Tale importo, aggiornato al secondo trimestre 2019 dovrebbe essere il riferimento per verificare l'incremento di costo sia per le imprese energivore che non energivore.

Tempi stretti per la compensazione

Sullo sfondo emerge anche un’altra tematica ovvero la necessità di utilizzare in compensazione (senza limitazioni in quanto il limite de minimis è stato soppresso anche per il secondo trimestre) in tempi molto rapidi il credito di imposta che “scade” il 31 dicembre 2022. Se si considera che per le imprese non gasivore e non energivore i fornitori avranno tempo fino al 29 novembre 2022 per comunicare la spettanza del credito, ai beneficiari restano scarse possibilità di utilizzo e corrono il concreto rischio di perderlo in tutto o in parte. Un tema sul quale il legislatore potrebbe porre rimedio estendendo i termini durante l’iter di conversione in legge del decreto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©