Imposte

Operazioni passive, le fatture cartacee non bloccano i benefici

Resta da chiarire l’inquadramento delle operazioni attive

di Pasquale Murgo

In relazione alle operazioni passive, la ricezione di fatture cartacee e/o elettroniche extra Sdi non è ostativa all’applicazione della riduzione dei termini di accertamento,in quanto la disciplina impone l’emissione di e-fattura solo per le operazioni attive effettuate dal contribuente. In assenza di chiarimenti, l’emissione di e-fattura sembrerebbe richiesta sia per le operazioni interne che per quelle verso l’estero, non essendo rilevante a tal fine l’invio dell’esterometro.

Nella risposta 404/2022 l’Agenzia ha chiarito che nel presupposto che il beneficiario dell’agevolazione documenti le proprie operazioni attive tramite fatturazione elettronica via Sdi e/o corrispettivi telematici, non rileva la circostanza che lo stesso riceva, con riferimento alle operazioni passive di cui è destinatario, documentazione cartacea (nel caso si trattava di fatture cartacee di soggetti forfettari).

Nello stesso senso con la risposta 438/2022 è stato chiarito che ai fini della disciplina è ininfluente la modalità di integrazione e/o autofattura dei documenti ricevuti dai soggetti esteri, in quanto l’obbligo di fatturazione elettronica, a differenza della tracciabilità dei pagamenti superiori ai 500 euro che si applica sia per quelli ricevuti che effettuati, è richiesto solo per le operazioni attive effettuate dal contribuente. Resta da valutare se, per le operazioni attive verso l’estero, l’emissione di fatture cartacee o elettroniche al di fuori dello Sdi rappresenti una causa di esclusione dalla disciplina, e se a tal fine l’invio dell’esterometro possa valere per il rispetto dei presupposti richiesti.

Sul punto la normativa non offre chiarimenti. Ad oggi l’obbligo generale di fatturazione elettronica via Sdi si applica solo per le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Per le fatture attive verso l’estero la fatturazione elettronica via Sdi è facoltativa, mentre è obbligatorio l’invio dell’esterometro alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 3-bis del Dlgs n. 127/2015.

L’agenzia delle Entrate nei propri precedenti già richiamati richiede che per la riduzione dei termini di accertamento i contribuenti debbano documentare le operazioni poste in essere (quindi senza fare distinzione tra operazioni verso l’Italia o verso l’estero) con fattura elettronica. Peraltro nella risposta 438/2022 le Entrate hanno affermato che ai fini del beneficio dell’articolo 3 del Dlgs 127/2015 vi è una diversità tra fatture elettroniche (ivi comprese le integrazioni di quelle ricevute e le autofatture) e l’esterometro. Dal disarticolato quadro sopra descritto, quindi, sembrerebbe emergere che per la riduzione dei termini di accertamento il contribuente debba emettere fatture elettroniche via Sdi anche verso l’estero, il che potrebbe vanificare in molti casi l’accesso ai benefici. Sarebbe allora auspicabile che l’Agenzia ritenesse valido a tal fine l’invio ai fini dell’esterometro.

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