I temi di NT+Modulo 24

Crisi d’impresa, il Codice delinea un nuovo ruolo per il revisore

I principi professionali del revisore non si limitano agli Isa Italia ma comprendono una serie di criteri riconducibili alla più ampia categoria dell'assurance

di Marcello Bessone

Con il Dlgs 83/2022, concernente il recepimento della direttiva 2019/1023/UE Insolvency, sono state apportate ulteriori e incisive modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al Dlgs 14/2019.

Confermato il 15 luglio 2022 quale data di entrata in vigore del Codice (articolo 51 dello stesso Dlgs 83/2022), è posta fine alla serie dei ripetuti differimenti dai quali erano sorte non poche problematiche.

Cambiamento di rotta per le attività del revisore

Il ruolo del revisore, oltre a essere decisamente ridimensionato risulta anche molto differente.

Non si parla più di segnali di allerta delle crisi alla luce delle valutazioni effettuate in applicazione dell’Isa Italia 570, quanto di collaborazione con l’esperto in caso di crisi già manifesta e nel caso di cui questo, se nominato, scegliesse di avvalersi di un revisore (articolo 16, comma 2).

Oppure quando, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, l’esperto convoca l’imprenditore e le parti interessate. In tale contesto, il revisore in carica, cioè se nominato in base ad obbligo di legge o su base volontaria, sembra chiamato a un ruolo di garanzia dell’imparzialità e dell’obiettività delle informazioni che l’imprenditore e le parti interessate fanno affluire all’esperto affinché svolga al meglio i propri compiti.

Sia nell’uno che nell’altro caso, ci si può chiedere a quali principi professionali il revisore debba attenersi.

I principi professionali del revisore non si limitano agli Isa Italia, riservati alla revisione della contabilità e del bilancio svolte ai sensi del Codice civile e del Dlgs 39/2010, ma comprendono una serie di principi professionali riconducibili alla più ampia categoria dell’assurance, attività che gli iscritti al registro della revisione legale dei conti dovrebbero padroneggiare in modo peculiare.

Nel caso dell’articolo 16, comma 2, si può pacificamente escludere l’applicabilità degli Isa Italia, in quanto sarebbe assente il necessario presupposto dell’incarico di full audit o di revisione legale dei conti.

Restano gli altri principi professionali (gli Isae, gli Isre, etc.); tuttavia, in prima approssimazione, si ritiene che non si possa identificare a priori quale corpo di principi debba essere applicato nel caso di collaborazione con l’esperto di cui all’articolo 16, comma, 2, dipendendo interamente dalle modalità e dalle finalità della collaborazione di cui allo stesso articolo 16, comma 2.

Il discorso è diverso per quanto riguarda i compiti di cui all’articolo 17, comma 5, che sembrano potersi configurare quali compiti di filtro degli elementi informativi messi a disposizione dell’esperto da parte dell’imprenditore, in funzione, oltre che dell’utilizzo della conoscenza pregressa della gestione dell’impresa acquisita durante lo svolgimento della revisione, anche dell’obiettività e dell’imparzialità della situazione economica, patrimoniale e finanziaria quale risulta dai documenti che interessano la contabilità e parimenti oggetto di indagine da parte del revisore.

Se tale congettura interpretativa è valida, non si tratterrebbe di procedere, da parte del revisore, alla costruzione ed espressione di una nuova opinione professionale, ma, molto più limitatamente, di comunicare - o forse confermare? - all’esperto o alle parti interessate quegli elementi acquisiti ai fini della formazione del giudizio professionale e ritenuti utili anche al superamento della crisi una volta adeguatamente gestiti dalle mani dell’esperto.

Le problematiche applicative

Il Dlgs 83/2022 e i significativi cambiamenti introdotti non pongono soltanto problemi nuovi, ma pongono anche in secondo piano alcuni dei problemi che scaturivano dal complesso testo del Codice in tutte le versioni che lo hanno caratterizzato.

Tra le problematiche che permangono, è soltanto implicitamente risolta quella della natura della persona che riveste il ruolo di revisore: il testo normativo parla di revisore, sembrando escludere le persone giuridiche, mentre gli incarichi di revisione legale dei conti, ai sensi del Dlgs 39/2010 possono essere conferiti senza distinzione a persone sia fisiche che giuridiche, nell’ottica della libera circolazione di tali servizi e fermo restando il rispetto dei requisiti qualitativi. In tal senso la massima della Commissione società del Consiglio notarile di Milano 124 del 3 aprile 2012, secondo cui l’organo monocratico investito della funzione di controllo e della funzione di revisione può essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro.

Eppure il principio secondo cui non si possono limitare gli incarichi di revisione in funzione della natura della persona dell’incaricato non sembra universalmente accettato, soprattutto in quanto sopravvivono nell’ordinamento disposizioni antecedenti il Dlgs 39/2010, che si riferivano esplicitamente alle società di revisione; si veda al riguardo la legge 1966/1939, concernente la disciplina delle società fiduciarie e di revisione.

Non risultano in proposito interpretazioni istituzionali che leggono le disposizioni di tale legge alla luce del Dlgs 39/2010, affermando che laddove è scritto società di revisione debba leggersi revisore o società di revisione.

Una problematica nuova è invece posta dall’articolo 16, comma 2, del Codice vigente, secondo cui l’esperto, nell’espletamento dell’incarico di agevolare le trattative tra imprenditore e soggetti interessati può avvalersi, tra l’altro, di un revisore legale, che non sia però legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

È applicabile in relazione a tale ruolo il concetto di indipendenza come definito in funzione degli incarichi di revisione legale dei conti (articoli 10 e seguenti del Dlgs 39/2010)? E, in particolare, è applicabile il concetto di rete? La definizione di rete intercetta i rapporti che, presumibilmente, possono compromettere l’indipendenza del revisore.

Approssimativamente, si ritiene che il nucleo della questione consista nel decidere se il revisore, nel ruolo – senza dubbio diverso dalla funzione di revisione legale dei conti - che può essergli affidato ai sensi dell’articolo 16, comma 2 in discorso, sia soggetto al quadro di riferimento rigorosamente vincolante applicabile al soggetto che svolge la revisione legale dei conti.

Non mancano indizi che assoggettano il professionista iscritto al Registro della revisione legale a tale quadro di riferimento; ad esempio, il recente articolo 48-bis del Dl 34/2020, inserito dalla legge di conversione 77/2020, prevede, al comma 2, che determinate imprese, al fine del riconoscimento dei benefici fiscali concessi in relazione alla pandemia da Covid 19, debbano avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti; gli iscritti al registro, nell’assunzione dell’incarico – che non è un incarico di revisione legale, anche qualora l’impresa vi sia obbligata – devono osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10, comma 12, del citato Dlgs 39/2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (Ifac). Non mancano altri esempi di un rinvio al Codice etico dei revisori.

Una questione aperta

Il tema non può certamente dirsi risolto, sia perché tali rinvii alla disciplina dell’indipendenza sono scarsi, sia perché potrebbe essere sempre obiettato che il Legislatore, laddove intenda imporre un obbligo, lo prevede espressamente, come nell’esempio riportato.

Al momento, sembra soltanto potersi affermare che il revisore indipendente di cui l’esperto può decidere di avvalersi non possa essere il revisore in carica ai sensi del Codice civile, per il mero tenore letterale del testo.

Per le restanti problematiche, si ritiene che ora sia soltanto possibile auspicare l’esplicito riconoscimento dell’applicazione del quadro di riferimento in materia di indipendenza a tutte le attività legittimate dall’iscrizione al Registro della revisione legale (cioè le attività c.d. di assurance) e non soltanto alla revisione legale; tale quadro peraltro appare infatti particolarmente idoneo ad abbracciare l’intero insieme dei compiti di assurance e non soltanto questi; si tenga presente che tale quadro trae origine, anche per quanto riguarda le norme, dal Codice etico dell’Ifac (International Federation of the Accountant Profession) rivolto, ancor prima che ai revisori, alle professioni contabili.