Imposte

Quotazioni e titoli: tutti gli investimenti che non rilevano

di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

Le azioni, i pronti contro termine e - con qualche distinguo - le polizze assicurative non riducono il beneficio Ace. La nozione di «titoli e altri valori mobiliari» rilevante agli effetti della riduzione dell’Ace è infatti, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, decreto ministeriale 3 agosto 2017, quella recata dall’articolo 1, comma 1-bis, del Dlgs n. 58/1998 (Tuf), cui vanno aggiunte le quote di Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio). Si tratta quindi dei valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali obbligazioni e altri titoli di debito (compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli), ogni altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisirli o di venderli, nonché qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai suddetti valori mobiliari, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

Non rileva l’acquisizione di titoli, ancorché rientranti nella predetta nozione, effettuata mediante un contratto di pronti contro termine, giacché in base alla sua sostanza economica l’operazione è da qualificare come un prestito, anziché come una compravendita di titoli (in tal senso si esprime la stessa relazione al decreto, confermando l’orientamento già assunto per la Dit con la circolare dell’agenzia delle Entrate 61/E/2001).

Non dovrebbero rilevare, ai fini della riduzione di cui trattasi, nemmeno gli impieghi aventi a oggetto polizze assicurative, in quanto non riconducibili alla nozione di titoli e valori mobiliari (sul punto manca una conferma delle Entrate).

Secondo una prima corrente di pensiero, una polizza assicurativa non costituirebbe mai un titolo o altro valore mobiliare, risultando quindi irrilevante ai fini della suddetta riduzione, indipendentemente dal contenuto della polizza. Sulla scorta di un altro (preferibile) orientamento più sostanzialistico, sarebbero invece rilevanti le polizze assicurative aventi un contenuto prevalentemente finanziario, quali le polizze «unit linked» con rischio di performance in capo all’assicurato nonché le polizze di capitalizzazione rientranti nel ramo V dell’articolo 2 del Codice delle assicurazioni.

Per espressa previsione normativa, infine, non costituiscono titoli e valori mobiliari rilevanti le partecipazioni societarie, senza distinzione. Pertanto, anche gli impieghi in azioni quotate effettuati al mero scopo di gestione della liquidità non concorrono al computo del valore dei titoli (che riduce la base Ace), compresi gli acquisti di azioni effettuati da un’impresa nell’ambito di una gestione patrimoniale individuale. Infatti, in questo caso l’impresa attribuisce all’intermediario unicamente un mandato per la gestione di un portafoglio di strumenti finanziari (di cui essa diventa titolare), in forza del quale il mandatario effettua tutte le operazioni di acquisto e vendita di attività finanziarie in nome e per conto del cliente, in linea con il profilo di rischio/rendimento di quest’ultimo.

Vanno invece computati gli acquisti, effettuati nell’ambito della gestione patrimoniale, di quote di fondi comuni di investimento azionari, nonché, ovviamente, di obbligazioni e altri titoli diversi dalle azioni.

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