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Per la Corte di giustizia Ue i distacchi di personale rilevano ai fini Iva

Con riferimento alla recente evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia Ue, chiediamo un parere.

di Giorgio Confente

La domanda

Con riferimento alla recente evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia Ue, chiediamo un parere. Tuttora riceviamo ed emettiamo fatture in regime di non imponibilità Iva per i distacchi, ove vengono rimborsati i soli costi, non essendoci stata ancora nessuna modifica legislativa in merito. Questo anche in base all’analogo caso delle scuole guida per le quali la Corte di giustizia Ue ha sentenziato che le prestazioni da loro rese non sono insegnamenti scolastici e quindi soggette ad Iva; il legislatore italiano solo mesi dopo è intervenuto con una modifica al testo Iva stabilendo l’assoggettamento ad Iva di dette prestazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (e non retroattivamente). Si aggiunge che l’accordo tipo che stipuliamo per i distacchi non è circoscritto al solo rimborso del costo ma anche ad esigenze organizzative per il distaccante, casi in cui anche in base alla stessa sentenza europea - punto 27 - sembra sia da ritenere comunque escluso dall’Iva.
S.S.- Catanzaro

Si suggerisce di applicare l’Iva sugli addebiti riferiti al prestito di personale, conformemente ai principi fissati dalla Corte di Giustizia UE e recepiti dalla Corte di Cassazione. Secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 35, della legge 67/1988, non sono rilevanti ai fini dell’Iva i prestiti o distacchi del personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo. La Corte di Giustizia UE con la sentenza del giorno 11 marzo 2020 (causa C-94/19) ha sancito che la norma citata non è conforme alla Direttiva Iva (Direttiva 2006/112/CE), sul presupposto che il distacco del personale configura una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva, ricorrendo un rapporto sinallagmatico tra dazione di denaro e servizio reso. In generale, la Corte UE ritiene che le prestazioni di servizi sono soggette ad imposta tutte le volte in cui tra le parti intercorre un rapporto giuridico nell’ambito del quale si verifica uno scambio di reciproche prestazioni. I principi della Corte di Giustizia sono stati successivamente recepiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanze del 2 marzo 2001 n. 5601, 5609 e 5615 e ordinanza del 19 luglio 2021 n. 20589).

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