Per la Corte di giustizia Ue i distacchi di personale rilevano ai fini Iva
Con riferimento alla recente evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia Ue, chiediamo un parere.
Si suggerisce di applicare l’Iva sugli addebiti riferiti al prestito di personale, conformemente ai principi fissati dalla Corte di Giustizia UE e recepiti dalla Corte di Cassazione. Secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 35, della legge 67/1988, non sono rilevanti ai fini dell’Iva i prestiti o distacchi del personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo. La Corte di Giustizia UE con la sentenza del giorno 11 marzo 2020 (causa C-94/19) ha sancito che la norma citata non è conforme alla Direttiva Iva (Direttiva 2006/112/CE), sul presupposto che il distacco del personale configura una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva, ricorrendo un rapporto sinallagmatico tra dazione di denaro e servizio reso. In generale, la Corte UE ritiene che le prestazioni di servizi sono soggette ad imposta tutte le volte in cui tra le parti intercorre un rapporto giuridico nell’ambito del quale si verifica uno scambio di reciproche prestazioni. I principi della Corte di Giustizia sono stati successivamente recepiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanze del 2 marzo 2001 n. 5601, 5609 e 5615 e ordinanza del 19 luglio 2021 n. 20589).
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