Adempimenti

Terzo settore, enti neoiscritti al Runts senza deposito del bilancio

Il Lavoro chiarisce che l’adempimento scatta solo per Odv, Aps e Onlus. Gli enti obbligati devono depositare la relazione dell’organo di controllo

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Enti del Terzo settore (Ets) e rendicontazione: dal ministero del Lavoro arrivano importanti chiarimenti. Con la nota 17146/2022 il nuovo orientamento di prassi cerca di rispondere ai numerosi quesiti pervenuti fornendo, sia per gli enti trasmigrati nel Registro unico (Runts) che per quelli che si stanno iscrivendo, un quadro puntale degli adempimenti richiesti dal Dlgs 117/2017 (Cts) in materia redazione e deposito dei bilanci. Un profilo, quest’ultimo, che il ministero del Lavoro si sofferma ad analizzare sotto due principali aspetti. Il primo, legato all’obbligo di deposito del bilancio 2021 per gli enti che hanno conseguito la qualifica di Ets nel corso del 2022, e l’altro più pratico che riguarda la necessità di depositare nel Runts oltre al bilancio anche la relazione dell’organo di controllo e del revisore legale, ove previsti.

Sotto il primo aspetto, il ministero correttamente rileva come per gli enti costituiti prima del 2022 che acquistano la qualifica di Ets mediante iscrizione al Runts nel corso del 2022, non scatti alcun obbligo di deposito del bilancio 2021 se approvato in un momento successivo alla presentazione dell’istanza. Un adempimento a cui, invece, sono obbligate le realtà considerate Ets in via transitoria, ovvero organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus che dovranno provvedervi nei 90 giorni successivi all’iscrizione.

Per quanto concerne, invece, l’aspetto legato alla necessità di includere nel deposito del bilancio anche la relazione dell’organo di controllo/revisore, il ministero rileva l’importanza di tali documenti necessari ai fini dell’approvazione del bilancio da parte dell’organo competente. Con la conseguenza che, in un’ottica di trasparenza, sarà necessario includere anche tali relazioni tra i documenti da depositare nel Runts. Importanti chiarimenti vengono, poi, forniti anche in tema raccolta fondi prevedendo la possibilità per l’ente di depositare un bilancio comprensivo anche dei rendiconti delle singole attività di fundraising occasionali a condizione che tutti gli elementi richiesti dal Dm 107/2021 siano rispettati. Per gli enti trasmigrati, infine, il ministero fornisce alcune indicazioni per gli uffici del Runts con riferimento ai controlli da operare sui bilanci depositati da tali realtà. Una verifica, quest’ultima, che per Odv, Aps e Onlus dovrà riguardare anzitutto l’utilizzo degli schemi di bilancio a partire dall’esercizio 2021, e, nel caso di adozione del bilancio in forma semplificata (ovvero rendiconto per cassa), l’eventuale superamento dei limiti dimensionali previsti dall’articolo 13 del Cts.

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