Controlli e liti

È lecito trasferire la sede del noleggio per ridurre la tassa auto regionale

Per la Ctp di Roma non c'è elusione in caso di trasloco da Roma a Bolzano: il risparmio è legittimo

di Maurizio Caprino e Dario Deotto

Non costituisce ipotesi di abuso del diritto il trasferimento della sede legale da Roma a Bolzano di una società di noleggio veicoli, trasferimento che ha consentito il pagamento di una minore tassa automobilistica regionale (Tar). È questo l’aspetto di maggiore rilievo che si coglie da una davvero articolata e approfondita sentenza della Ctp di Roma, sezione 21, n. 6016/2022, depositata il 19 maggio scorso (presidente e relatore Papa).
La regione Lazio aveva contestato a una società di noleggio l’assenza di valide ragioni economiche (sembra davvero non sia cambiato nulla rispetto al passato, come più volte riportato sulle pagine de Il Sole 24 Ore) che l’avevano portata a trasferire la sede legale da Roma a Bolzano con un notevole risparmio della Tar che, secondo la regione, risultava indebito.
Un caso non certo isolato, dopo i due inasprimenti susseguitisi nel 2011 sull’Ipt (Imposta provinciale di trascrizione), che avevano indotto buona parte dei noleggiatori a trasferire la sede da Roma a Bolzano o a Trento perché le province autonome possono continuare ad applicare il tributo secondo le vecchie regole. Così Roma Capitale e la Regione Lazio (danneggiata perché il trasferimento aveva comportato la perdita del gettito del bollo auto pagato per le flotte aziendali, fino al 2020 dovuto in base alla sede del noleggiatore) avevano inviato accertamenti a cinque operatori.
La Ctp di Roma boccia proprio una di queste iniziative. Osservando che nel caso di specie la società non aveva costituito a Bolzano una sede di puro artificio: il trasferimento risultava parte di un ampio progetto aziendale che aveva portato a creare delle sedi anche in altre zone d’Italia, come a Palermo, rientrante anch’essa in una regione a statuto speciale. Lo spostamento della sede legale a Bolzano, peraltro, risultava funzionale al fatto che il maggior cliente della società fosse una società tedesca, la quale dirottava sulla società ricorrente, al fine di stipulare i contratti di noleggio auto, i propri clienti che si recavano in Italia.
Legittimo risparmio d’imposta
La Ctp rileva, inoltre, che il trasferimento della sede della società rientra nel principio del legittimo risparmio d’imposta in quanto l’ente che ha deciso di immatricolare le autovetture presso il Pra di Bolzano – dove è stata trasferita la sede legale – «sta scegliendo legittimamente nel rispetto dell’impianto della normativa». Ulteriormente la Ctp di Roma ricorda che «le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi perché non sono vincolanti neppure per la stessa autorità che l’ha emanata».
Il confine tra abuso ed evasione
Tornando specificatamente all’abuso del diritto, si è sempre sostenuto su queste pagine che non si può realizzare un’ipotesi elusiva laddove il contribuente, per conseguire un determinato risultato, scelga l’opzione più conveniente offerta dall’ordinamento. E questo a prescindere da valide ragioni economiche o meno (in termini aggiornati, dalla sostanza economica o meno).
Senza contare che non si può realizzare abuso del diritto quando si è in presenza di fenomeni di simulazione, di dissimulazione, di interposizione fittizia e, più in generale, di fenomeni finzionistici. Se, ad esempio, per la regione Lazio la sede della società a Bolzano risultava fittizia, ciò non può risultare un fenomeno di abuso del diritto, ma, semmai, di evasione.
Nell’elusione/abuso del diritto non vi è mai un’asimmetria tra la situazione formale e quella reale: le operazioni poste in essere sono assolutamente valide ed efficaci. È soltanto il vantaggio ottenuto che risulta indebito.

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