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Rivalutazione beni d’impresa, gli effetti nelle operazioni straordinarie

di Stefano Mazzocchi

  • Quando Periodi di sospensione d'imposta o dal 1° gennaio 2024 per esercizi solari

  • Cosa scade Realizzo di un bene d’impresa durante i periodi d'imposta di osservazione-sospensione

  • Per chi Imprese che hanno optato per la rivalutazione

  • Come adempiere Non si tiene conto del maggior valore iscritto

1In sintesi

Quando si affrontano taluni istituti tipici della materia tributaria che ciclicamente vengono riproposti dal Legislatore (spinto spesso da mere esigenze di cassa), gli addetti ai lavori sono costretti a risolvere le singole questioni facendo non di rado riferimento ad “appigli” interpretativi riferiti alle precedenti edizioni della misura.

E quindi occorre imbattersi in circolari ed altri documenti di prassi, così come in pronunce giurisprudenziali e contributi dottrinali di vecchia data.

È il caso, ad esempio, della rivalutazione dei beni d’impresa, tema di stretta attualità.

Anche con riferimento alla disciplina introdotta dal Dl 104/2020 (decreto Agosto), infatti, si ritiene pienamente applicabile il principio secondo cui il realizzo del bene rivalutato comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione, con la conseguenza che in sede di determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni in questione non si tiene conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione.

2Il ruolo della prassi

La rivalutazione – che opera sia solo sul piano civilistico, sia anche sotto il profilo tributario – è subordinata al versamento di un’imposta sostitutiva di Irpef, Ires ed Irap (e relative addizionali) del 3 per cento per i beni ammortizzabili e per i beni non ammortizzabili.

Oltre alla circolare 6/E/2022, è utile richiamare i principali documenti di prassi che, seppur emanati con riferimento dell’analoga misura contenuta nell’articolo 1, commi da 556 a 563, della legge di Bilancio 2017, rimangono tuttora validi: ci si riferisce in particolare alla circolare 14/E del 27 aprile 2017, con i suoi rinvii alle precedenti.

3Il saldo attivo di rivalutazione in sospensione d’imposta

L’articolo 110 del decreto Agosto ha disposto la riapertura dei termini entro i quali è possibile effettuare la rivalutazione fiscale dei beni d’impresa, con l’iscrizione in bilancio di un saldo attivo di rivalutazione, il quale di regola rappresenta una riserva in sospensione d’imposta.

Non si rientra invece nel regime di sospensione d’imposta qualora – attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 10 per cento – venga effettuato l’affrancamento della riserva medesima.

4Il realizzo del bene rivalutato

In caso di realizzo del bene rivalutato nel corso del periodo di moratoria si ha la “liberazione” della parte di riserva di rivalutazione riferita al bene stesso, e pertanto cessa la sospensione d’imposta (in tal senso la circolare agenzia delle Entrate 11/E del 19 marzo 2009, par. 6).

In altre parole: il realizzo del bene rivalutato comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione, e pertanto in sede di determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze del bene stesso non si deve tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione. In tale evenienza, inoltre, in capo al cedente matura un credito d’imposta in misura pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva (sempreché sia stata versata), riferita alla rivalutazione dei beni oggetto di cessione.

L’imposta sostitutiva dev’essere portata ad incremento del saldo attivo di rivalutazione nella misura corrispondente al maggior valore attribuito ai beni ceduti.

Contestualmente, si considera “libera” la parte della riserva di rivalutazione riferibile ai beni in esame.

5Il conferimento d’azienda

Appare interessante inoltre esplorare i rapporti sussistenti tra la rivalutazione dei beni dell’impresa e il conferimento d’azienda, ovviamente nell’ipotesi in cui detta operazione veda coinvolti i beni rivalutati e sia stata effettuata in regime di neutralità ai sensi dell’articolo 176 del Tuir nel periodo di sospensione degli effetti della rivalutazione medesima. In linea di principio, non vi è alcun dubbio che tale conferimento non faccia venir meno gli effetti della rivalutazione, con la conseguenza che il disallineamento temporaneo sul valore dei beni dell’azienda conferita finisce con il trasferirsi in capo al soggetto conferitario, mentre il saldo attivo rimane in capo al conferente (in questo senso si richiamano altresì i chiarimenti forniti dalle Entrate con la circolare 18/E/2006).

In caso di cessione del bene rivalutato da parte del conferitario durante il periodo di sospensione degli effetti della rivalutazione, il conferitario calcola la plusvalenza senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione, mentre il conferente si vede riconosciuto un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva riferibile ai beni conferiti e la riserva da rivalutazione viene affrancata per un importo corrispondente al maggior valore iscritto sul bene ceduto.

6La fusione per incorporazione

Giova infine richiamare l’attenzione sugli effetti che produce sulla rivalutazione un’operazione di fusione.

Al riguardo, l’agenzia delle Entrate ha chiarito con circolare 14/E del 2017, paragrafo 2, che la società incorporante o risultante dalla fusione può rivalutare i beni acquisiti se gli stessi figuravano già iscritti nei bilanci della società incorporata.

Nel contesto descritto:
• la società incorporata non potrà accedere al regime agevolativo in commento con riferimento ai valori iscritti nel bilancio infrannuale “di chiusura” alla data di efficacia giuridica della fusione, trattandosi – ha spiegato l’Agenzia con la circolare 6/E/2022 - «di una situazione patrimoniale chiusa in una data anteriore a quella a cui le disposizioni in argomento fanno riferimento»;
• l’incorporante non può accedere al regime del riallineamento con riferimento ai valori relativi ai beni iscritti per effetto dell’imputazione del disavanzo di fusione, né optare per la rivalutazione dei suddetti valori.

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