Imposte

Allevatori colpiti da peste e aviaria, tregua fiscale

Congelati i versamenti fino a giugno in qualità di sostituti d’imposta

di Francesco Giuseppe Carucci

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E, chiarisce l’ambito applicativo della proroga dei versamenti disposta dal Dl 228/2021, articolo 3, comma 6-quater, introdotto in sede di conversione, a favore degli allevatori avicunicoli e suinicoli nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana. La norma proroga i versamenti, con scadenza ordinaria nel primo semestre 2022, da effettuarsi in qualità di sostituti d’imposta a titolo di ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e di addizionali regionale e comunale all’Irpef. La proroga interessa, inoltre, i versamenti relativi all’Iva. La disposizione è entrata in vigore il 1° marzo e i versamenti effettuati in precedenza non danno luogo a rimborsi. Per «zone soggette a restrizioni» si intendono i comuni oggetto di «ordinanze o dispositivi delle autorità competenti», vigenti al 1° gennaio 2022, in cui ricade la sede operativa degli allevamenti. Il provvedimento può anche essere successivo al 1° gennaio, ma in tal caso la proroga opera per le scadenze comprese tra la decorrenza delle restrizioni e il 30 giugno 2022.

Sono ammesse alla proroga, indipendentemente dalla natura giuridica, le imprese di allevamento avicunicolo, ossia di pollame e conigli, e di suini (codici Ateco 014700, 014910, 014600). Per accedere all’agevolazione, le attività in questione non devono essere marginali. Richiamando l’articolo 2, comma 1, Dlgs 99/2004 le Entrate chiariscono che l’attività non è marginale se ha determinato per lo meno il 10% del volume d’affari complessivo nel periodo d’imposta precedente alla restrizione.

La proroga contempla le sole scadenze dei versamenti, relativi ai predetti tributi erariali, da effettuarsi in autoliquidazione. Non sono prorogati, pertanto, i termini di versamento relativi ad atti emessi dall’agenzia delle Entrate o da agenzia Entrate-Riscossione, né i termini per effettuare versamenti in ravvedimento riferiti a periodi antecedenti a quello di sospensione.

La norma dispone che i termini siano «prorogati al 31 luglio 2022» prevedendo, tuttavia, che gli importi si debbano versare in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022, ovvero in quattro rate mensili di pari importo entro il giorno 16 dei mesi compresi tra settembre e dicembre 2022. Quella che pare una svista normativa, anche alla luce della formulazione delle norme che hanno differito i termini nel periodo emergenziale (ad esempio l’articolo 13-ter, Dl 137/2020), a parere delle Entrate va interpretata nel senso che gli importi da versare debbano essere maggiorati di interessi calcolati a decorrere del 1° agosto.

Nessuna proroga per i termini di pagamento di contributi previdenziali e premi per l’assicurazione contro gli infortuni che si dovranno versare entro le ordinarie scadenze.

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