Adempimenti

Rivalutazione dell’1,9% per gli assegni al nucleo familiare ancora erogati

Non solo assegno unico: nella circolare Inps 65/22 gli importi per l’annualità luglio 2022-giugno 2023

di Barbara Massara

In seguito all’introduzione dell’assegno unico universale, gli assegni per il nucleo familiare (Anf) ex Dl 69/1988 e gli assegni familiari ex Dpr 797/1955 sono ancora fruibili dai nuclei senza figli. Sono infatti stati abrogati dal 1° marzo scorso solo gli Anf dei nuclei con figli e quelli in favore dei nuclei orfanili, costituiti solo da figli (minorenni o maggiorenni inabili) senza genitori, sostituiti dalla nuova misura.

Sopravvivono invece le prestazioni degli Anf per i nuclei composti da coniugi non legalmente separati o dagli uniti civilmente (in quanto equiparati ai coniugi), e/o da fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni o a prescindere dall’età in caso di soggetto inabile, orfani di entrambi i genitori e senza diritto di pensione ai superstiti. Lo ha confermato anche l’Inps, da ultimo nella circolare 65 del 30 maggio 2022 con cui ha comunicato la rivalutazione dell’1,9% dell’importo degli Anf “residui” per l’annualità luglio 2022-giugno 2023: sono state, infatti, aggiornate e pubblicate solo le tabelle dalla 19 alla 21d, rappresentative delle situazioni familiari residuali che ancora beneficiano degli Anf.

I soggetti appartenenti a tali nuclei potranno presentare all’Inps la domanda degli Anf per la nuova annualità 2022-2023, seguendo le regole previgenti all’introduzione dell’assegno unico universale.

Fermo restando la differenziazione della misura in funzione del numero dei componenti e del reddito complessivo familiare, il diritto agli Anf, in assenza di indicazioni contrarie dell’Istituto, continua quindi a essere soggetto alla condizione che almeno il 70% del reddito sia costituito da lavoro dipendente.

Inoltre, come illustrato nella circolare 34/2022, esistono ancora molti casi in cui il diritto alla prestazione è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Inps, per ottenere la quale il richiedente deve inoltrare una specifica domanda tramite la procedura telematica “Autorizzazione Anf” corredata della documentazione necessaria

Dal 1° marzo l’autorizzazione continua a essere chiesta in presenza di fratelli, sorelle e nipoti con i requisiti di legge per accedere agli Anf, o nei nuclei in cui vi siano componenti inabili, quindi nella maggior parte dei casi ancora beneficiari della misura dopo il 28 febbraio scorso.

Anche dal punto di vista del pagamento le regole sono rimaste invariate: la prestazione sarà anticipata in busta paga dal datore di lavoro in favore dei suoi dipendenti o dall’Inps nei casi in cui è previsto il pagamento diretto (come per gli ex dipendenti di società cessate o fallite, i lavoratori domestici, i percettori di Naspi o di integrazioni salariali, i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps).

Le aziende dovranno quindi continuare a prelevare dal sito dell’Istituto i files con i nominativi dei dipendenti beneficiari e i relativi importi spettanti, erogarli in busta paga, e recuperare le somme anticipate esponendole a conguaglio all’interno del flusso Uniemens, utilizzando i medesimi elementi e codici.

Per quanto concerne gli arretrati degli Anf con figli, poiché il diritto agli stessi si prescrive in 5 anni, entro lo stesso termine sarà possibile richiedere all’Inps la prestazione maturata fino al 28 febbraio 2022 anche in favore di nuclei con figli o orfanili.

Il perimetro degli Anf

Decorrenza

Le regole riguardano le domande di Anf presentate per periodi dal 1° marzo 2022

Beneficiari

● Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;

● lavoratori domestici e domestici somministrati;

● lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2 della legge 335/1995;

● lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;

● lavoratori agricoli a pagamento diretto Anf;

● percettori di Naspi;

● percettori di Cigo/Cigs/Cigd/Cisoa/Aso/Ais/Ima;

● beneficiari di prestazioni antitubercolari;

● lavoratori in aspettativa sindacale;

● marittimi sbarcati per infortunio o malattia;

● lavoratori socialmente utili (Lsu) e Titolari di assegno Asu a carico del Fondo sociale occupazione e formazione;

● percettori di altre prestazioni previdenziali per cui è prevista la corresponsione dell’Anf

Requisiti

Il nucleo familiare del richiedente è composto:

● dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;

● dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Nel nucleo familiare non deve essere presente:

a) un figlio minorenne a carico;

b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolga il servizio civile universale;

c) un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età

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