Apre il registro per operatori professionali in criptovalute
Da lunedì 16 maggio sarà condizione di legalità. Due mesi in più per i già attivi
Il registro per gli operatori in valuta virtuale sarà attivo da lunedì 16 maggio. Istituito dal decreto Mef del 13 gennaio ’22 sulle criptovalute (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 40 del 17 febbraio) e gestito dall’Oam, il registro diventa una condizione essenziale per lo svolgimento in Italia delle attività professionali del mondo “cripto”: la mera attività di emissione in proprio di valute virtuali resta invece fuori dal perimetro del decreto se non è accompagnata dall'esercizio a titolo professionale, per conto della clientela, di uno o più servizi su utilizzo di valute o di wallet.
L’obbligo di iscrizione è immediato per i “debuttanti”, mentre chi già esercita - e ha i requisiti per farlo - ha 60 giorni di tempo ulteriori per presentare istanza. L’Oam dal canto suo ha 15 giorni per verificare i requisiti e rispondere, salvo 10 giorni supplementari di istruttoria per casi complessi.
Per l'iscrizione è necessario avere il domicilio in Italia (persone fisiche) o avere qui la sede legale e amministrativa (persone giuridiche) o, per i soggetti comunitari, la stabile organizzazione italiana. Le regole si applicano a tutta l’attività inerente la valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale, anche a quelli esteri, e anche se è svolta a distanza (online) nel territorio della Repubblica, «eventualmente ricorrendo anche a siti web e applicazioni che offrono i predetti servizi in italiano».
Alla pagina web www.organismo-am.it, è disponibile il servizio di registrazione. L’utente avrà a disposizione un’ area privata, ad accesso riservato con password dove usufruire dei servizi. Nella Sezione visibile al pubblico saranno annotati cognome e nome del prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale se persona fisica, o denominazione sociale e sede legale o sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; codice fiscale o partita Iva, tipologia di servizio; indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali Atm, e/o l'indirizzo web. Il costo dell’iscrizione è un contributo una tantum di 8.300 euro per le persone giuridiche e di 500 euro per le persone fisiche.
Il registro, che nasce all’interno della V Direttiva Ue, risponde principalmente a finalità di antiriciclaggio, ma i dati trasmessi potranno essere messi a disposizione anche dell’amministrazione finanziaria (come le comunicazioni degli intermediari per i rapporti finanziari). L’Oam dovrà trasmettere al Mef una relazione semestrale con i dati degli operatori iscritti. Gli operatori a loro volta devono trasmettere all'Oam per via telematica tutti i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana, in particolare i dati identificativi del cliente, i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente. La trasmissione dei dati dovrà essere trimestrale e l’Oam conserverà i dati trasmessi per un periodo di dieci anni,
L'Organismo è tenuto per legge a collaborare con le autorità di vigilanza, con la Guardia di Finanza, con la Polizia valutaria e con la Direzione nazionale antimafia e Antiterrorismo.